Acquisto di immobili Amministrazioni pubbliche: “via libera” se finanziato da terzi

Nella Delibera n. 110 del 4 aprile 2017 della Corte dei conti Toscana, viene chiesto un parere riguardante l’interpretazione dell’art. 12, comma 1-ter, del Dl. n. 98/11, ed in particolare se l’applicazione della prima parte della norma, che al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa consente agli Enti Locali l’acquisto di immobili quando ne sia comprovata l’indispensabilità ed indilazionabilità, possa essere esclusa nelle seguenti ipotesi:

  1. allorquando l’acquisto dell’immobile venga effettuato con contributi di terzi, ad esempio con risorse del Cipe, costituendo pertanto l’acquisto un’operazione finanziariamente neutra.
  2. allorquando l’acquisto dell’immobile venga effettuato in attuazione di un più ampio progetto teso alla valorizzazione dell’economia turistica e dello sviluppo del territorio e sia finanziato con risorse aggiuntive, di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 88/11, che già l’art. 12, comma 1-sexies,del Dl. n. 98/11 escludeva dal divieto di acquisto di immobili per l’anno 2013 di cui al comma 1-quater, in quanto operazioni di acquisto previste in attuazione di piani “realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale…..in conformità al quinto comma dell’art. 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Dlgs. n. 88/11”.

La Sezione rileva che le disposizioni di legge che impongono limitazioni alla spesa degli Enti Locali non si applicano alle spese degli Enti che non siano finanziate a carico dei loro bilanci, ma che siano interamente a carico, ad esempio, di fondi comunitari o di privati. Pertanto, nel caso di specie, l’Amministrazione in questione potrà, e, dovrà valutare se la fattispecie concreta rientri o meno nell’ambito di applicazione del divieto di cui al citato art. 12, comma 1-ter e, in caso negativo, verificare, l’eventuale ricorrenza delle condizioni esonerative di cui alla medesima disposizione.

Inoltre, per quanto concerne il secondo quesito, la Sezione chiarisce che  alla luce della inequivoca interpretazione della disposizione in oggetto che limita l’efficacia delle ulteriori deroghe di cui all’art. 12, commi 1-quater e 1-sexies, all’esercizio 2013, non residuano margini per la richiesta interpretazione estensiva.