Agente della riscossione: non può attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento

Nell’Ordinanza n. 1974 del 26 gennaio 2018 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda l’Agente della riscossione, ovvero se esso può attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento. La Suprema Corte chiarisce che non si può affermare che all’Agente della riscossione, che è parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, sia consentito di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell’Ufficiale postale, dato che l’autenticazione della copia può essere effettuata:

  1. dal “Pubblico Ufficiale” dal quale l’atto è stato emesso;
  2. o presso il quale è depositato l’originale (come nel caso dei ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate, nel qual caso il Concessionario è autorizzato a rilasciarne copia, nell’interesse dei terzi, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 15/68).

Dunque, l’Agente della riscossione non può dichiarare la conformità agli originali delle copie delle cartoline di ricevimento delle notifiche delle cartelle di pagamento.