Annullamento selezione del contraente: sulla domanda di risarcimento avanzata dal soggetto privato si esprime il Giudice ordinario

Nell’Ordinanza n. 15640 del 22 giugno 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da una Società per i danni asseritamente patiti in conseguenza della mancata esecuzione di un contratto di appalto data dall’annullamento in sede giurisdizionale del procedimento di selezione del contraente. La Suprema Corte chiarisce che, in simili fattispecie, la giurisdizione sulla domanda risarcitoria spetta al Giudice ordinario.

Nello specifico, i Giudici di legittimità precisano che rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l’accertamento della illegittimità dell’aggiudicazione e, quindi, non rimproverandosi alla Pubblica Amministrazione l’esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell’averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara.

Inoltre, i Giudici di legittimità ritengono che rientri nella giurisdizione ordinaria la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo),ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 del Cc., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l’efficacia causale del danno, evento da affidamento incolpevole.