Avvalimento per certificazione Soa: è legittimo purché in sede di gara venga prodotta idonea documentazione probatoria

Nella Sentenza n. 481 del 24 gennaio 2018 del Tar Napoli, un concorrente veniva escluso da una gara indetta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde cittadino per essersi avvalso della certificazione Soa. Nello specifico, la Società esclusa aveva partecipato alla gara avvalendosi della certificazione Soa, riferita alla Categoria “OS24”, classifica I, così come richiesto dalla lettera di invito, mentre per la stazione appaltante ciascun concorrente avrebbe dovuto possedere in proprio detto requisito.

I Giudici napoletani rammentano che l’avvalimento è un istituto di derivazione comunitaria che, in quanto posto a presidio della libertà di concorrenza, non tollera interpretazioni limitative volte a restringerne l’applicabilità, ad eccezione dei requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all’onorabilità professionale a tutela della serietà ed affidabilità degli offerenti. Al riguardo, non vi è ragione di dubitare dell’ammissibilità dell’avvalimento anche quanto alla certificazione Soa, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’Impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità. Dunque, ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la messa a disposizione dei requisiti soggettivi di altri operatori economici (tra questi anche la certificazione Soa) è legittimo sempre che in sede di gara venga prodotta idonea documentazione probatoria.