Bandi pubblici: illegittimo prevedere la residenza nel Comune come requisito di partecipazione

Nella Sentenza n. 891 del 27 giugno 2017 del Tar Toscana, la questione controversa in esame riguarda il bando per la selezione per la formazione di una graduatoria relativa allo svolgimento di lavoro occasionale presso la biblioteca comunale, che richiedeva come requisito di partecipazione la residenza nel Comune. I Giudici toscani rilevano che l’art. 51, comma 1, della Costituzione prevede che tutti i cittadini possano accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla Legge.

Inoltre, l’art. 117, comma 1, della Costituzione, vuole che l’esercizio della potestà legislativa sia rispettoso degli obblighi e dei principi fondamentali derivanti dal diritto comunitario, tra i quali ultimi vi è quello di libera circolazione dei lavoratori, con i relativi corollari applicabili anche agli impieghi nel settore pubblico. Dunque, i Giudici affermano che sono ammesse ragionevoli discriminazioni fra concorrenti basate sulla residenza purché queste siano corrispondenti a situazioni connesse con l’esistenza di particolari e razionali motivi di più idonea organizzazione di servizi. Inoltre, i Giudici riconducono una valutazione di illegittimità alle norme che annettono all’elemento residenza un “valore condizionante” tale da conferire ad esso la priorità su ogni altra valutazione comparativa di merito. In conclusione, il bando in questione, che richiede quale requisito di partecipazione la residenza nel Comune, è illegittimo.