Bilancio e ordinamento contabile: Circolare Mef su indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili

È stata pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato la Circolare Mef 26 giugno 2014, n. 19, con oggetto “Dm. 14 febbraio 2014 recante – ‘Modalità di documentazione dell’indispensabilità e dell’indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111’ – Istruzioni operative”, indirizzata alle Amministrazioni pubbliche indicate all’Elenco allegato sotto la lettera “A”, nel quale non sono ricompresi gli Enti territoriali ma solo i Consorzi tra Amministrazioni locali.
L’art. 5 del Decreto Mef 14 febbraio 2014 ha statuito che l’attestazione rilasciata dal Responsabile del procedimento è inviata unitamente al “Piano triennale di investimento”, e che, per le modalità di comunicazione, è fatto rinvio all’emanazione di una Circolare Mef-Rgs.
In merito, la presente Circolare fornisce le seguenti istruzioni:
– le Amministrazioni pubbliche individuate, allorché comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il “Piano triennale di investimento”, “producono contestualmente l’attestazione del Responsabile del procedimento, con la quale viene documentata l’indispensabilità e l’indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio”; quindi, l’attestazione deve essere prodotta unitamente alla comunicazione del “Piano triennale di investimento” entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero, con gli eventuali aggiornamenti del Piano stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo;
– in considerazione del fatto che i “Piani triennali di investimento” contenenti la programmazione delle operazioni di acquisto di immobili per il periodo 2014-2016 sono già stati comunicati entro il 31 dicembre 2013, le Amministrazioni pubbliche individuate che, nelle more dell’emanazione del Dm. 14 febbraio 2014, non avessero provveduto a produrre, motu proprio, l’attestazione di indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto programmate per il 2014, dovranno integrare il “Piano di investimento” già presentato, trasmettendo l’attestazione di cui trattasi entro il 30 giugno 2014. Per le operazioni di acquisto afferenti a “Piani di investimento” aventi un valore complessivo inferiore ad Euro 500.000 e presentati entro il 31 dicembre 2013, laddove non siano state formulate osservazioni entro 30 giorni dalla comunicazione, le operazioni possono comunque essere avviate;
– l’attestazione circa requisiti di indispensabilità e indilazionabilità degli acquisti programmati deve esporre le concrete motivazioni poste a fondamento delle operazioni di acquisto. Il requisito dell’indispensabilità deve attenere all’assoluta necessità di procedere all’acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all’Amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela (ad esempio, rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.). Quanto all’indilazionabilità, l’attestazione deve comprovare che l’Amministrazione si trovi effettivamente nell’impossibilità di differire l’acquisto, se non a rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o di incorrere in possibili sanzioni.
In alternativa, tali requisiti sono ritenuti egualmente soddisfatti anche qualora l’acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi – ad esempio, in termini di riduzione di spese per locazioni passive – considerati gli oneri accessori nonché di trasloco e nuova sistemazione, attestati dai pertinenti Organi interni di controllo anche mediante una tabella che dimostri i risparmi di spesa previsti, con dettaglio degli oneri posti a raffronto (da un lato, quelli derivanti dal programmato acquisto dell’immobile, comprensivi degli accessori con l’aggiunta delle spese necessarie per il trasloco e la sistemazione; dall’altro lato, ad esempio, gli oneri scaturenti dall’importo complessivo degli impegni afferenti alla conduzione dell’immobile attualmente utilizzato).
Per ragioni di uniformità e di semplificazione, l’attestazione deve essere predisposta, per ciascun immobile, sulla base del facsimile di cui all’Allegato “B” alla presente Circolare;
– la congruità del prezzo degli acquisti programmati da parte delle Amministrazioni pubbliche è attestata dall’Agenzia del Demanio a fronte del rimborso delle spese dalla stessa sostenute;
– l’attestazione di indispensabilità e indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili deve essere trasmessa agli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati: rgs.art12@pec.mef.gov.it e dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it), già destinatari dei predetti “Piani triennali di investimento”.

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