“Bonus Mamma”: di cosa si tratta e come ottenerlo

Per ogni nascita o adozione di minore, verrà corrisposto un premio di Euro 800 a tutte le gestanti e le mamme che faranno domanda per ricevere il bonus: questo è quanto stabilito dall’art. 1, comma 353, della “Legge di bilancio 2017”. Come spiegato dall’Inps, con la pubblicazione della Circolare 28 aprile 2017, n. 78, dallo scorso 4 maggio 2017 è possibile presentare le domande, le quali dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica, specificando con attenzione l’evento per il quale si richiede il bonus:

  • compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con Sentenza divenuta definitiva ai sensi della Legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della Legge n. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 184/1983.

Si può richiedere il bonus una sola volta (in gravidanza o al momento della nascita) per ogni figlio. In caso di parto gemellare, si potrà presentare un’ulteriore domanda, inserendo le informazioni riguardanti ciascun minore.

Le gestanti dovranno fornire le certificazioni di gravidanza o le prescrizioni previste per le madri lavoratrici mentre, a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il Codice fiscale del bambino. In caso di adozione o affidamento preadottivo, il richiedente dovrà allegare alla domanda il provvedimento giudiziario o gli elementi che consentano all’Inps il reperimento pressol’Amministrazione che lo detiene (Sezione del Tribunale, data di deposito in Cancelleria erelativo numero).In caso di genitore minorenne o incapace di agire, la domanda dev’essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto.

Il bonus, corrisposto direttamente dall’Inps, dovrà essere richiesto esclusivamente in modalità telematica, mediante uno dei seguenti modi:

  • sul sito web del’Inps accedendo tramite Pin;
  • con il supporto del contact center Inps che può essere chiamato al numero 803.164 oppure al numero 06.164.164 (da telefono cellulare);
  • presso un patronato.

La domanda deve essere presentata entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione. Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.

I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità devono autocertificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata;data di rilascio; termine di validità).

Le principali indicazioni sul bonus erano state già anticipate sempre dall’Inps con le precedenti Circolari n. 39/2017 e n. 61/2017, che, in accordo con la Legge n. 232/16, di cui all’art. 1, comma 353, disponeva di riconoscere il premio di Euro 800, disposto in un’unica soluzione, senza tener conto del reddito complessivo del genitore richiedente.

di Elisa Erriu