Censimento Istat: se il contributo statale non basta a coprire i costi dell’attività, il Comune deve farsi carico delle spese residue

Nella Sentenza n. 221 del 21 giugno 2017 della Corte dei conti Campania, un Sindaco ha chiesto un parere in materia di finanziamento della spesa di personale per le funzioni di rilevazione statistica.

In particolare, vengono formulati 2 quesiti concernenti l’ampiezza dei costi oggetto di copertura attraverso il contributo statale per il Servizio statistico erogato a favore dei Comuni:

  1. se il contributo per le prestazioni dei dipendenti comunali in materia di Servizio statistico debba coprire anche gli oneri, riflessi e indiretti, a carico dell’Amministrazione comunale;
  2. parallelamente, se gli stessi oneri di cui sopra debbano essere considerati a carico del bilancio comunale, anche laddove il contributo statale non li copra.

La Sezione rileva che, per le spese derivanti dalla resa obbligatoria di servizi statistici straordinari, la legge provvede alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti per i censimenti mediante un contributo, forfettario ed onnicomprensivo, trasferito dall’Istat in favore dei locali Organi censuari. Il contributo è destinato direttamente al Comune per la resa di un servizio intestato all’Ente, che svolgerà secondo propri moduli organizzativi, tenendo conto dei servizi complessivamente resi. Inoltre, la Sezione ritiene che la copertura del costo del personale impiegato nell’attività censuaria, compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, debba essere fornita dal Comune, avvalendosi in primo luogo del contributo di scopo proveniente dallo Stato. In caso di incapienza delle risorse destinate, ritiene che l’Ente debba rinvenire nel bilancio le risorse necessarie ad integrare la provvista occorrente per la spesa che si determina in base alla legge e al contratto di lavoro.