Compensi Avvocature e diritti di rogito: le modifiche introdotte dalla conversione del Dl. n. 90/14

L’art. 9 del Dl. n. 90/14, integralmente riformulato in fase di conversione, ridisegna la disciplina degli onorari per le Avvocature degli Enti pubblici.

Come previsto per gli incentivi ai Tecnici, anche il compenso professionale degli Avvocati deve essere parametrato al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali.

La Contrattazione collettiva ed i Regolamenti interni, da approvare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, pena l’impossibilità di erogazione di qualunque somma a tale titolo, dovranno definire le modalità di assegnazione dei contenziosi, secondo principi di parità di trattamento e specializzazione professionale.

In sede regolamentare devono dunque essere disciplinati i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare possibilmente attraverso sistemi informatici.

La nuova disciplina distingue i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese dalle ipotesi di Sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti.

Nel primo caso, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.

Nelle ipotesi di Sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli Avvocati dipendenti delle Amministrazioni, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti e in sede di Contrattazione collettiva. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’Amministrazione. Un regime differente è previsto per gli Avvocati e i Procuratori dello Stato.

I compensi accessori sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione.

In ogni caso, a ciascun Avvocato possono essere attribuiti compensi professionali globalmente non superiori al rispettivo trattamento economico complessivo.

L’art. 10 del Dl. n. 90/13, convertito nella Legge n. 114/14, interviene in maniera radicale anche sulla disciplina dei diritti di rogito del Segretario comunale e provinciale e abroga le norme sulla ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria.

Con una modifica all’art. 97 Tuel si stabilisce l’obbligo, in capo al Segretario generale, di rogare tutti i contratti per i quali l’Amministrazione produce espressa richiesta.

L’art. 41, comma 4, della Legge n. 312/80, prevedeva infatti che una quota del provento del Comune o della Provincia relativa ai diritti di segreteria fosse“attribuita al Segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”.

Con il Dl. n. 90/14 si stabilisce l’abrogazione di tale norma, disponendo l’integrale attribuzione dei proventi annuali al Comune o alla Provincia.

Viene tuttavia salvaguardata l’erogazione del compenso a favore dei Segretari non aventi qualifica dirigenziale.

L’attribuzione di una quota del provento annuale, in misura non superiore al 20% dello stipendio in godimento, è infatti attribuita al Segretario rogante negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e in ogni caso ai Segretari comunali che non possiedono tale qualifica.

Ai fini della puntuale verifica degli importi dovuti, l’art. 10 del citato Decreto chiarisce che sono comunque salve le quote maturate prima dell’entrata in vigore del Decreto-legge.

di Anna Guiducci

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