“Decreto Enti Locali”: gli effetti della mancata conversione del Dl. n. 151/13

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 2014 il Comunicato del Ministero delle Giustizia, nel quale si rende noto che il Dl. 30 dicembre 2013, n. 151, rubricato “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di Enti Locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali ” , non è stato convertito in Legge.

Il Dl. n. 151/13 modificava tra l’altro alcune disposizioni della “Legge di stabilitá 2014” .

Di seguito segnaliamo le disposizioni decadute, precisando che alcune di esse, a detta degli operatori, saranno riproposte e integrate nei prossimi Decreti emanati dal nuovo Governo.

Art. 2 – Disposizioni in materia di immobili pubblici

Comma 1 (recesso locazioni) – Erano state prorogate al 30 giugno 2014 (in luogo del 31 dicembre 2013) i termini di cui all’art. 2-bis del Dl. n. 120/13, ovvero la scadenza entro cui le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nonché gli Organi costituzionali, nell’ambito della propria autonomia, potevano esercitare la facoltà di recesso dai contratti di locazione di immobili. La norma in commento aveva modificato, altresì, il termine di preavviso previsto allo stesso art. 2-bis citato da 30 giorni a 180 giorni.

Comma 2 (recesso locazioni) – Apportava modifiche all’art. 1, comma 389, della “Legge di stabilità 2014”, il quale esclude l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, dell’art. 2-bis del Dl. n. 120/13, e delle disposizioni di cui al comma 388, dell’art. 1, della stessa “Legge di stabilità 2014”, per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei Fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell’art. 4, del Dl. n. 351/01, nonché degli immobili di proprietà di terzi aventi causa da detti Fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi Fondi. Ai sensi delle modifiche in commento e ora decadute, per tali contratti sarebbe rimasta esclusa l’applicabilità del solo art. 1, comma 388, della Legge n. 147/13, mentre era previsto che gli stessi fossero soggetti alla disciplina di cui all’art. 2-bis, Dl. n. 120/13, in materia di recesso dai contratti di locazione di immobili.

Comma 4 (esonero dalle dichiarazioni di conformità catastale) – Nell’ambito delle operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al Dl. n. 351/01, erano state escluse dall’assoggettamento all’obbligo di presentare le dichiarazioni di conformità catastali, di cui al comma 19 del Dl. n. 78/10, lo Stato e gli altri Enti pubblici e, limitatamente ai beni loro trasferiti, anche le Società costituite ai sensi dell’art. 2, del Dl. n. 351/01, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Comma 5 (attestazione di prestazione energetica) – Con riguardo alle operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al Dl. n. 351/01 e alle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare di cui all’art. 11-quinquies, del Dl. n. 203/05, l’attestato di prestazione energetica (art. 6, del Dlgs. n. 192/05), poteva essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non dovevano applicarsi le disposizioni in materia di giustizia tributaria di cui all’art. 3-bis, del Dl. n. 203/01.

Comma 6 (autorizzazione di spesa) – Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione e le dismissione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell’art. 11-quinquies del Dl. n. 203/05, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, era stata autorizzata la spesa a favore dell’Agenzia del Demanio di Euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da finanziarsi attraverso una corrispondente riduzione del “Fondo per interventi strutturali di politica economica” di cui all’art. 10, comma 5, del Dl. n. 282/04.

Art. 4 – Disposizioni concernenti “Roma Capitale

In materia di dismissione del patrimonio immobiliare, il comma 1 del presente art. 4 aggiungeva il comma 196-bis, dell’art. 2, della Legge n. 191/09, il quale avrebbe permesso al Commissario straordinario per il “Piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale” (Gestione commissariale istituita con l’art. 78 del Dl. n. 112/08) di inserire nella massa passiva le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del Comune anteriori al 28 aprile 2008, da individuare con Determinazioni dirigenziali, assunte con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario comunale.

Roma Capitale” avrebbe potuto riacquisire l’esclusiva titolarità dei crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato art. 14, comma 13-bis, del Dl. n. 78/10, verso le Società dalla medesima partecipate, anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento.

Roma Capitale” era stata autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario era stato autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al Comune di Roma per l’anno 2009 per effetto dell’art. 5, comma 3, del Dl. n. 154/08. Parte di tali importi avrebbero potuto essere utilizzati per garantire l’equilibrio di parte corrente del bilancio di “Roma Capitale” per gli anni 2013 e 2014 e non dovevano essere conteggiati tra le entrate finali rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno per i medesimi anni.

Inoltre, al fine di superare la crisi in atto nel “Ciclo di gestione integrata dei rifiuti” nel territorio di “Roma Capitale” e per assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa 4 agosto 2012, denominata “Patto per Roma”, previa validazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del previsto programma di lavoro triennale chiamato “Raccolta differenziata”, erano stati concessi finanziamenti aggiuntivi a valere sugli esercizio 2013, 2014 e 2015.

Art. 5 – Disposizioni in materia di Expo 2015

Per l’anno 2013, era stato attribuito al Comune di Milano un contributo di Euro 25 milioni a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo era stato escluso dalle entrate finali rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno 2013.

Art. 6 – Disposizioni finanziarie in materia di Province

Per il solo anno 2013, erano state confermate le modalità di riparto del “Fondo sperimentale di riequilibrio“ delle Province, già adottate con Dm. Interno 4 maggio 2012. La norma prevedeva altresì che con Dm. Interno doveva essere preso atto della ricognizione delle risorse da ripartire per l’anno 2013 a ciascuna Provincia.

La norma decaduta prevedeva che le riduzioni del “Fondo sperimentale di riequilibrio“ previste dall’art. 16, comma 7, del Dl. n. 95/12, fossero effettuate secondo gli importi indicati nell’Allegato n. 1 al presente Decreto.

Per il 2013, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere da parte del Ministero dell’Interno direttamente in favore delle Province appartenenti alla Regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, ed alla Regione Sardegna, erano stati determinati in base alle disposizioni recate dall’art. 4, comma 6, del Dl. n. 16/12, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.