“Decreto Semplificazioni”: tra le novità l’avvio della Dichiarazione dei redditi precompilata

È stato pubblicato in G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 il Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175, avente ad oggetto “Semplificazione fiscale e Dichiarazione dei redditi precompilata”.

Il c.d. “Decreto Semplificazioni”, vigente dal 13 dicembre 2014, introduce tra le altre cose la Dichiarazione dei redditi precompilata per i lavoratori dipendenti, semplificazioni in materia di Addizionali comunali e regionali all’Irpef, novità in materia di rimborsi Ivaedi solidarietà fra appaltatore esubappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente

Art. 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata

Dall’anno d’imposta 2015, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente la Dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente (quindi, a partire dai redditi percepiti dai contribuenti nel 2014, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento Europeo). L’Agenzia delle Entrate in proposito utilizzerà le informazioni già a disposizione dell’Anagrafe tributaria ovvero i dati trasmessi da soggetti terzi e i dati relativi alle certificazioni delle ritenute.

I destinatari del nuovo Modello “730” saranno i lavoratori dipendenti e gli assimilati a questi.

Art. 2 – Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta

L’art. 2 apporta novità che andranno ad influire sensibilmente sul modus operandi dei sostituti d’imposta, in quanto modifica il termine entro cui il sostituto deve trasmettere all’Amministrazione finanziaria le certificazioni di cui al comma 6-ter del Dpr. n. 322/98.

Lo scadenziario dei sostituti si arricchisce di una nuova scadenza. Il nuovo comma 6-quinques stabilisce infatti che le certificazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Gli operatori dovranno prestare attenzione a questa scadenza in quanto, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione di 100 Euro. La sanzione non verrà applicata in caso di errata trasmissione, solo se il sostituto provvederà a trasmettere nuovamente la certificazione corretta entro i 5 giorni successivi al 7 marzo.

Art. 3 – Trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti

Come già accennato, la nuova Dichiarazione di redditi precompilata andrà ad influire anche sulla rendicontazione degli oneri deducibili e detraibili da parte del contribuente, andando a modificare una serie di termini nelle modalità di comunicazione da parte dei vari soggetti di volta in volta coinvolti: Enti erogatori di mutui agrari e fondiari, Imprese assicuratrici, Enti previdenziali, forme pensionistiche complementari, per i quali il termine di presentazione delle comunicazioni contenenti i vari dati di competenza viene fissata al 28 febbraio di ogni anno.

Anche in questo caso è stata fissata in Euro 100 la sanzione per ogni comunicazione tardiva, omessa o errata ma è prevista la non applicazione della stessa se il sostituto provvede a trasmettere nuovamente la certificazione corretta entro i convenzionali 5 giorni successivi alla scadenza prevista.

Ai fini della compilazione della Dichiarazione è previsto l’utilizzo dei dati di cui al Dl. n. 269/03 in materia di “scontrini parlanti”, ma non solo: in merito alle prestazioni effettuate nel corso del 2015, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le Farmacie pubbliche e private, i presìdi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presìdi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, dovranno inviare al “Sistema Tessera sanitaria” i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015.

Per allineare la trasmissione di tutte le altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta sui redditi, diverse da quelle precedentemente indicate, si dovrà attendere un apposito Decreto Mef.

Art. 4 – Accettazione e modifica della Dichiarazione precompilata

Il contribuente, dal momento in cui dispone della propria dichiarazione precompilata, si troverà a scegliere se accettare la Dichiarazione senza modificarne i contenuti oppure richiederne la modifica in base a nuovi elementi/documentazione in suo possesso.

Art. 5 – Limiti ai poteri di controllo

La norma innova le metodologie di controllo con riferimento alle Dichiarazioni dei redditi precompilate. Per le Dichiarazioni precompilate non modificate dal contribuente non sarà effettuato nessun controllo formale per la detrazione degli oneri, e per esse resta ferma l’effettuazione del controllo delle condizioni soggettive che danno diritto al contribuente al recupero d’imposta.

Qualora il contribuente apporti modifiche alla situazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del Professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella Dichiarazione precompilata, pur restando fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Art. 6 – Visto di conformità

In caso di visto di conformità infedele e, quindi, in caso di rettifica della Dichiarazione, nonché nell’ipotesi cui il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente, l’Agenzia delle Entrate provvederà a richiedere il pagamento, per imposta (novità assoluta!), per interessi e per la sanzione pari al 30%, non al contribuente ma al soggetto che ha prestato assistenza fiscale (Caf o Professionista).

Per poter usufruire della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, il Caf o il Professionista devono comunicare i dati rettificati entro il 10 novembre; in tale situazione, la somma richiesta comprende la sola sanzione.

Art. 8 – Semplificazioni in materia di Addizionali comunali e regionali all’Irpef

Ai fini della semplificazione delle fasi di redazione delle Dichiarazioni fiscali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare – affinché vengano pubblicate sull’apposito sito informatico – non oltre il 31 gennaio dell’anno a cui l’Addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’Addizionale regionale. In caso di mancata comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’Addizionale, eventuali sanzioni e interessi dovuti a un’errata applicazione dell’aliquota da parte del contribuente, sono inapplicabili.

Cambiano le modalità di versamento dell’Addizionale regionale, imposta che dovrà ancora essere versata con le medesime modalità degli anni precedenti, ma ora facendo riferimento alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento e non più al 31 dicembre dello stesso anno.

Riguardo all’Addizionale provinciale è stata eliminata la possibilità di applicare l’aliquota prevista dalla specifica Delibera da pubblicarsi entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento, in quanto le aliquote e le soglie di esenzione ora fanno esclusivamente riferimento a quelle vigenti nell’anno precedente.

I Comuni sono tenuti all’invio dei Regolamenti e delle Delibere relative all’Addizionale comunale all’Irpef e al contestuale invio al “Portale del Federalismo fiscale”, dei dati contenuti nei Regolamenti e nelle Delibere citate.

Nessuna variazione è prescritta in merito alle disposizioni sulla pubblicazione dei Regolamenti e delle Delibere inerenti le Addizionali, che devono essere inseriti in apposita Sezione del “Portale del Federalismo fiscale”.

Art. 10 Spese di vitto e alloggio dei Professionisti

La norma modifica l’art. 54, comma 5, del Tuir, stabilendo che, a partire da periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il Professionista.

Art. 11 – Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare

La disposizione modifica il T.U. sull’Imposta sulle successioni e donazioni.

Agli eventi sopravvenuti, in virtù dei quali eredi i legatari non devono ripresentare la Dichiarazione sostitutiva o integrativa, si aggiunge la sopravvenuta erogazione di rimborsi fiscali, la cui liquidazione sarà effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

È stato elevato a Euro 100.000 il limite del valore del patrimonio ereditario, non comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, al di sotto del quale non è necessario presentare la Dichiarazione di successione in caso di devoluzione di eredità al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto.

Gli allegati alla Dichiarazione “possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” che attesti che gli stessi costituiscono copia degli originali; l’Agenzia delle Entrate si dovrà riservare comunque il diritto di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

Art. 12 – Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici

Non è più necessario inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui i lavori proseguano per più di un periodo d’imposta, ai fini della possibilità di portare in detrazione oneri inerenti alla riqualificazione energetica di un edificio.

Art. 13 – Esecuzione dei rimborsi Iva

È stato sostituito integralmente l’art. 38-bis del Dpr. n. 633/72, in merito all’esecuzione dei rimborsi Iva. Nell’innovato comma 1 non viene più prevista la necessità di prestare fidejussione e altre garanzie per richiedere il rimborso Iva per importi fino a Euro 15.000 (precedentemente tale limite era fissato in Euro 5.000). Gli interessi applicati sulle somme richieste a rimborso sono ora stabiliti nel 2%, contro il precedente 9%.Per le richieste di rimborso Iva d’importo superiore a Euro 15.000 viene introdotto la qualità di cliente “virtuoso”, alleggerendo per questi alcuni adempimenti relativi alla presentazione della documentazione; è ora prevista, oltre all’apposizione del “visto di conformità” e in alternativa alla fidejussione, la presentazione di una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza di specifici requisiti patrimoniali e di condotta.

La fidejussione continua ad essere richiesta quando il contribuente non rientra nei parametri tali che consentono di poter ottenere la suddetta qualifica di “virtuoso”.

Art. 28 – Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore non risponde più in solido con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovutedal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

Per l’appaltante, quindi, non sarà più possibile sospendere il pagamento verso l’appaltatore, in virtù della mancata presentazione di documenti attestanti la correttezza degli adempimenti fiscali e contributivi spettanti all’appaltatore e ad eventuali subappaltatori.

Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta in caso di solidarietà nella corresponsione degli stipendi prevista dal Dlgs. n. 276/03 (“Legge Biagi”).

Il comma 4, poi, dispone che l’estinzione di una Società di capitali ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese; la cancellazione ha validità ed efficacia soltanto per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.

Art. 33 – Allineamento definizione “prima casa” Iva – Registro

Con riguardo al beneficio delle agevolazioni “prima casa”, fino all’entrata in vigore del Decreto in oggetto si aveva riguardo alla non qualifica di “case di abitazione non di lusso”, basata sui criteri previsti dal Dm. Lavori pubblici 2 agosto 1969, mentre con l’innovata disposizione la qualificazione di “prima casa” deve far riferimento solo alle Categorie catastali, quindi con esclusione delle abitazioni appartenenti alle Categorie A1, A8 e A9.