Dirigenza P.A.: vincolo di indisponibilità disposto dal comma 219 della “Legge di stabilità 2016” è ancora vigente

Nella Delibera n. 315 del 9 maggio 2017 della Corte dei conti Veneto, viene chiesto un parere riguardante la corretta interpretazione dell’art. 1, comma 219, della Legge n. 208/15. Tale norma, in attesa, della completa attuazione della riforma, pone un vincolo di indisponibilità relativamente ai posti dirigenziali presso le Pubbliche Amministrazioni, al fine di precostituire le condizioni per la riorganizzazione della dirigenza sulla base dei ruoli unici e, contemporaneamente, per garantire il riassorbimento del personale degli Enti di Area vasta. Nello specifico, l’Amministrazione locale in questione ha chiesto se l’art. 1, comma 219, abbia perso efficacia (e se fosse stata quindi ampliatala capacità assunzionale di Dirigenti da parte dell’Ente), dal momento che il processo di ricollocazione dei dipendenti provinciali si è concluso e la delega legislativa per la riforma della dirigenza pubblica è scaduta.

La Sezione pone in evidenza che la delega di cui all’art. 17 della Legge n. 124/15, non solo non è scaduta ma, entro il termine stabilito, è tuttora legittimamente esercitabile da parte del Governo a legislazione vigente, assumendo non il parere della Conferenza unificata bensì conseguendo l’Intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, il vincolo di indisponibilità disposto dell’art. 1, comma 219, della Legge n. 208/15, conserva intatta la propria vigenza e con essa il proprio rigore impeditivo.

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