Esternalizzazione Servizi finanziari: inammissibile in quanto funzione pubblica strettamente connaturata all’esistenza del Comune

Nella Delibera n. 4 del 9 marzo 2017 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, un Comune chiede un parere sui limiti assunzionali attualmente gravanti sugli Enti Locali, nonché sull’eventuale possibilità di esternalizzare i servizi dei Comuni che risultano sprovvisti di personale idoneo al loro svolgimento in forma diretta.

La Sezione rileva che l’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, dispone che, a decorrere dall’anno 2011, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli Enti pubblici non economici, le Università e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime Amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea. Nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni in commento rappresentano princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale.

La norma aggiunge che le limitazioni su riportate non si applicano agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/06, per i quali comunque “la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009” ed inoltre precisa che, per le Amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per lavoro flessibile, il limite deve essere computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Con l’emanazione della Legge n. 160/16 di conversione del Dl. n. 113/16, all’art. 16, comma 1-quater, è stata disposta l’esclusione dalle limitazioni previste dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.

A rafforzamento di tali previsioni, il medesimo comma 28 ha previsto anche pesanti effetti sanzionatori per la sua eventuale non applicazione, stabilendo che il mancato rispetto dei limiti di spesa in esso previsti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Pertanto, il Comune in questione potrà avvalersi di forme di lavoro a tempo determinato e/o di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nel rispetto della normativa applicabile e avendo cura di rispettare il limite di spesa fissato dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, dovendosi però categoricamente escludere la possibilità di esternalizzare l’Area economico-finanziaria preposta alla redazione del bilancio in quanto, alla luce dell’attuale quadro ordinamentale, i Comuni possono esternalizzare soltanto “servizi pubblici di rilevanza economica” suscettibili di produrre economie di gestione e non anche funzioni pubbliche strettamente connaturate all’esistenza dell’Ente.