Gare pubbliche: anomalia dell’offerta e costo del personale

La I Sezione del Tar Lazio, con la Sentenza 30 dicembre 2016, n. 12873, ha affrontato il tema della valutazione dell’anomalia dell’offerta presentata in sede di gara pubblica, affermando che la disposizione dettata dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Dlgs. 50/2016, è erroneamente formulata laddove prevede che l’offerta è esclusa se risulta anormalmente bassa in quanto “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 14”.Questo perché le Tabelle ministeriali di riferimento si limitano ad indicare il costo medio del lavoro nell’anno di riferimento, relativamente all’area territoriale e al settore merceologico interessato, ed il quadro normativo non risulta mutato con l’entrata in vigore del nuovo “Codice degli appalti”, di cui al Dlgs. n. 50/16. 

Le Tabelle di cui all’art. 23, comma 16, non sono altro che le Tabelle già previste, con disposizione perfettamente sovrapponibile, dall’art. 86, comma 3-bis, Dlgs. n. 163/06, secondo cui “il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite Tabelle, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla Contrattazione collettiva stipulata dai Sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al Contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.”

Ma le Tabelle ministeriali, predisposte sulla base dei valori economici dalla norma elencati, stabiliscono il costo medio orario del lavoro, che è cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale fissato dalla legge o dalla Contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d’inderogabilità di cui all’art. 97, comma 6, Dlgs. n. 50/16 e all’art. 87, comma 3, Dlgs. n. 163/06.

Sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza è giunta così ad affermare, con orientamento non solo consolidato ma di perdurante valore anche sotto la vigenza del nuovo “Codice dei contratti”, “che i costi medi della manodopera, indicati nelle Tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori”.

Esprimendo solo una funzione di parametro di riferimento è allora possibile discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa.