Ici: un terreno deve essere considerato fabbricabile in base al solo “Piano urbanistico” anche senza attuazione

Nell’Ordinanza n. 10476 del 27 aprile 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda un contribuente che non riteneva di dover pagare l’Ici a titolo di terreno fabbricabile, in quanto sull’area in questione non vi era stata alcun opera realizzata a tal fine. La Suprema Corte afferma che l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal “Piano regolatore generale” adottato dal Comune.

Un terreno deve essere quindi considerato fabbricabile in ragione del solo “Piano urbanistico”, anche senza attuazione. Il calcolo della base imponibile dell’Ici, secondo i Giudici di legittimità,deve essere calcolata anche sulla base del criterio della potenziale destinazione e sfruttamento economico di una determinata area che, dall’originaria vocazione agricola, abbia acquisito il carattere edificatorio che giustifica appunto una maggior  tassazione.