Immigrazione: in caso di revoca dell’accoglienza del richiedente protezione internazionale scatta la cancellazione anagrafica

Con la Circolare n. 5 del 18 maggio 2017, il Ministero dell’Interno-Direzione centrale per i Servizi Demografici, ha messo l’accento su una novità introdotta dall’art. 8, comma 1, lett. a)-bis, del Dl. n. 13/17 in materia di protezione internazionale e contrasto all’immigrazione illegale.

La norma citata, novellando il Dlgs. n. 142/15, ha stabilito che i richiedenti protezione internazionale debbano essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente, sia nel caso in cui siano ospitati nei Centri di prima accoglienza, che nel caso in cui siano in strutture temporanee o in uno dei Centri del circuito “Sprar” (“Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”).

Viene anche previsto che, in caso di “variazione della convivenza”, il Responsabile della convivenza debba – entro 20 giorni – darne comunicazione all’Ufficio Anagrafe competente affinché il soggetto in questione possa essere contestualmente cancellato anche anagraficamente.

Come osservato dalla Direzione, è sostanzialmente introdotta una “una speciale disciplina della cancellazione anagrafica, con effetto immediato, applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale”.

Rimane tuttavia salvaguardato il diritto dell’interessato ad essere nuovamente iscritto nel caso in cui la sua posizione dovesse subire una nuova variazione e le condizioni di partenza dovessero essere ripristinate.