Impugnazione di un provvedimento di esclusione da una procedura di gara: applicazione del termine previsto dal c.d. “rito appalti”

Nella Sentenza n. 2444 del 24 maggio 2017 del Consiglio di Stato, una Società impugnava l’esclusione disposta nei suoi confronti dalla procedura di affidamento in appalto della fornitura di raccordi in polietilene per condotte in pressione per la distribuzione di acqua e gas, indetta da una Azienda con bando di gara. I Giudici rilevano che sono soggetti al cd. “rito appalti”, ovvero al giudizio ordinario di legittimità che si svolge davanti al Giudice amministrativo e che ha ad oggetto la complessiva attività della Pubblica Amministrazione finalizzata alla conclusione di contratti, gli “atti delle procedure di affidamento” relative “a pubblici lavori, servizi o forniture”(art. 120, comma 1, del Cpa). Analogamente si esprime l’art. 119, comma 1, lett. a), del Cpa, attraverso l’impiego dell’espressione “procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”. Secondo i Giudici, entrambe le formule normative hanno carattere generale. Esse sono in altri termini riferite a tutti gli atti che si collocano nella fase cd. “pubblicistica” di selezione del contraente privato e che precedono la stipula del contratto. Dunque, sulla base di un’interpretazione letterale delle norme in esame, ai sensi dell’art. 12, comma 1, delle Preleggi, il riferimento non può che comprendere anche gli atti di esclusione di concorrenti adottati dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara. In conseguenza di ciò, anche a questi atti si applica l’art. 120, comma 5 del Cpa, che assoggetta al termine di “30 giorni” il ricorso in sede giurisdizionale contro gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.