Imu: applicazione dell’esenzione agli immobili costruiti dalle Cooperative edilizie non assegnate ai soci

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, la Risoluzione 5 novembre 2015, n. 9/DF, avente ad oggetto “Richiesta di parere in ordine alla natura di impresa costruttrice delle cooperative edilizie di abitazione e al relativo regime di esenzione dall’imposta municipale propria (Imu)” in merito all’applicabilità agli immobili non assegnati in proprietà dalle Cooperative edilizie dell’esenzione dall’Imposta municipale propria (Imu).

Preliminarmente il Ministero ha precisato che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’Imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

Per dare compiuta risposta al quesito posto, il Dipartimento delle Finanze ha verificato se le Cooperative edilizie possono rientrare nel novero dei soggetti qualificabili come “impresa costruttrice”, requisito essenziale per la fruizione dell’agevolazione sopra riportata.

La risposta positiva è fornita dalla Circolare Agenzia delle Entrate 11 luglio 1996, n. 182/E, la quale ha disposto che “nella categoria delle imprese costruttrici rientrano a pieno titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci” (conforme anche la Circolare Agenzia delle Entrate 16 novembre 2006, n. 33/E).

La Circolare Agenzia delle Entrate 11 luglio 2007, n. 163/E, ha chiarito che le assegnazioni delle abitazioni ai soci rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici.

La Sentenza Corte di Cassazione 5 giugno 2014, n. 12675, si è conformata a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi sopra riportati.

Il secondo requisito che deve essere soddisfatto per la fruizione dell’agevolazione Imu in parola, consiste nella qualificazione dell’“assegnazione” quale “vendita”, dal momento che la norma impone come condizione che i fabbricati siano “destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”. In merito si è espressa la Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2002, n. 7684, la quale ha precisato che per assegnazione si intende trasferimento di proprietà dalla cooperativa al socio (conforme Sentenza Corte di Cassazione 23 marzo 2004, n. 5724).

Sulla base delle premesse sopra riportate, il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto applicabile al caso concreto l’esenzione dall’Imu, dal momento che le Cooperative edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci possiedono i requisiti richiesti dalla disposizione di cui all’art. 13, comma 9-bis, del Dl. n. 201/11.

Quanto sopra menzionato è applicabile anche alla Tasi in virtù delle disposizioni contenuto nell’art. 1, commi 639, 676 e 677, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”).

Per ulteriori approfondimenti rinviamo alla lettura del documento di prassi in oggetto.