Incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110: le spese devono essere computate ai fini del rispetto del limite fissato dal Dl. n. 78/10

Nella Delibera n. 134 del 28 giugno 2016 della Corte dei conti Abruzzo, viene chiesto un parere sulla computabilità degli incarichi dirigenziali conferiti nel tetto di spesa stabilito dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10.

In particolare, vengono formulati i seguenti quesiti:

1) se il limite speciale di capacità assunzionale specificamente previsto dall’art. 110, comma 1, del Tuel (ovvero, l’assunzione non può essere comunque in misura superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità), sia l’unico realmente applicabile alla fattispecie de qua;

2) in subordine, se il conferimento di temporanei incarichi a contratto ex art. 110, comma 1, del Tuel, con carattere non ricorrente per effetto di eventi che fuoriescono dall’ordinaria amministrazione, assunti al fine di continuare a perseguire l’interesse pubblico sotteso alla dotazione organica e non determinare interruzioni di pubblico servizio, mantenendo inalterati i saldi delle spese di personale, sia ugualmente misura soggetta agli ulteriori limiti interiori previsti per il lavoro flessibile dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 122/10;

3) in subordine, se sia corretto lasciare i tetti di spesa previsti per il lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, “insensibili” alle spese relative agli “incarichi a contrattoex art. 110, comma 1, alla luce del fatto che il personale dirigenziale è una species nell’ambito del genus dei dipendenti del pubblico impiego. Una species titolare di norme proprie e di un Ccnl. ben distinto, che genera spese di personale differenziate e diversamente calcolate rispetto a quelle del personale del comparto, quindi contabilmente “a sé stanti” e non equiparabili né amalgamabili con queste ultime, soprattutto ai fini del lavoro flessibile.

La Sezione afferma che le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, comma 1, del Tuel devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10.

In sostanza, la Sezione segnala il valore generale della disposizione, precisando che essa “pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto Settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le Pubbliche Amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato” La circostanza che una disciplina possa definirsi come speciale, in quanto regolante un particolare Settore della Pubblica Amministrazione, non significa, quasi fosse una automatica conseguenza, che detta normativa sia anche derogatoria dei principi di carattere generale ad essa riferibili. Infatti, specialità e deroga sono 2 concetti giuridicamente distinti.

Pertanto, spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi sopra espressi, valutare la fattispecie concreta al fine di addivenire ad un corretto esercizio del proprio potere di autodeterminazione in riferimento all’imputazione della spesa per il personale, nel rispetto del quadro legislativo vigente.