Nella Delibera n. 52 del 25 luglio 2017 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, viene chiesto se, secondo la disciplina attualmente applicabile al Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale, la spesa relativa alle assunzioni effettuate mediante l’istituto della “mobilità intercompartimentale” e conseguentemente alle cessazioni allo stesso titolo, sia considerata neutra rispetto ai vincoli del budget delle risorse assunzionali. La Sezione ritiene di non doversi discostare dal principio della neutralità finanziaria applicabile alle assunzioni tramite passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse (cd. “mobilità intercompartimentale”) limitatamente al caso in cui l’Amministrazione “cedente” e quella “ricevente” siano sottoposte ai medesimi vincoli di finanza pubblica. Inoltre, nel caso di specie (Friuli Venezia Giulia), attese le peculiarità del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale, le procedure di mobilità intercompartimentale dovranno essere attentamente vagliate in via preventiva, anche al fine di verificare gli spazi assunzionali a disposizione dell’Ente.