Locazioni immobiliari: una Nota Mef reintroduce la possibilità di pagare in contanti al di sotto dei 1.000 Euro

Con la Nota 5 febbraio 2014, Prot. DT n. 10492, il Mef ha ribaltato le disposizioni introdotte in materia di locazioni immobiliari dal comma 50 della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), reintroducendo la possibilità di pagare in contanti affitti il cui importo sia inferiore ai 1.000 Euro.

Il Documento è formalmente presentato dal Tesoro come una Nota di “chiarimento interpretativo” sul tema delle modalità di pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni, ma è opinione di chi scrive che, di fatto, il Dicastero sia andato oltre alla mera interpretazione del quadro normativo vigente, modificando di fatto le previsioni introdotte dal citato comma 50 che, in maniera esplicita, aveva previsto quanto segue: “i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.

L’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze si basa sostanzialmente sul fatto che il Dlgs. n. 231/07 (cd. “Decreto Antiriciclaggio”) ha previsto, all’art. 49, sanzioni soltanto laddove i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, superino la soglia dei 1.000 Euro di valore. Alla luce di ciò, il Mef ha stabilito che, al di sotto di tale importo, si possa continuare a pagare in contanti e che per soddisfare l’esigenza di tracciabilità delle transazioni tra locatori e locatari, rilevata dal comma 50 della “Legge di stabilità”, sia sufficiente “una prova documentale, comunque formata, purché chiara, in equivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla Legge a vantaggio delle parti contraenti”.

Segnaliamo che il pronunciamento potrà risultare di particolare interesse per le Società partecipate che operano nell’ambito del cosiddetto “housing sociale”. Queste infatti, sebbene si rivolgano a utenti in situazioni economiche disagiate, non mettono a disposizione alloggi ricompresi nella categoria degli Erp e pertanto – per consentire la regolare riscossione dei canoni di locazione – si sarebbero visti costretti a chiedere ai propri conduttori, che non sono titolari di conto corrente, di aprirne uno.