Notifica atto di impugnazione presso Ufficio Agenzia Entrate non territorialmente competente: non comporta nullità

Nella Sentenza n. 4551 del 6 marzo 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici statuiscono che la notifica da parte del contribuente dell’atto di impugnazione presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate non territorialmente competente, perché diverso da quello che aveva emesso l’atto impositivo, non comporta, né nullità ,né decadenza dell’impugnazione. A tale conclusione è giunta la Suprema Corte, sia per il carattere unitario della stessa Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia, infine, per il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità

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