Nella Sentenza n. 11619 dell’11 maggio 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame ha ad oggetto la regolarità o meno del procedimento notificatorio della cartella di pagamento presupposta al fermo amministrativo. La Suprema Corte rileva che, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, può trovare applicazione l’art. 26 del Dpr. n. 602/73, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In questo caso, la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione. Quando l’Ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle indicate dalla Legge n. 890/82. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in caso di consegna al portiere, l’invio della lettera raccomandata di cui all’art. 139, comma 4, del Cpc.non attiene alla perfezione dell’operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’art. 160 del Cpc.