Patto di stabilità: il Tar conferma l’inammissibilità della certificazione priva della firma dell’Organo di revisione economico-finanziaria

Nella Sentenza n. 1636 del 31 ottobre 2016 del Tar Lecce, un Comune insorge avverso la nota a firma del Ragioniere generale dello Stato con cui si attestava che la certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2011, priva della sottoscrizione dell’Organo di revisione economico-finanziaria, non è ammissibile ai fini della verifica del conseguimento dell’obiettivo strutturale del Patto di stabilità interno 2011 assegnato al Comune in questione.

Dunque, l’oggetto del ricorso in esame non riguarda l’accertamento del rispetto del Patto di stabilità 2011 ma esclusivamente l’annullamento della Nota a firma del Ragioniere generale dello Stato. In particolare, con tale Provvedimento, l’Amministrazione ha ritenuto non ammissibile, ai fini della verifica del conseguimento dell’obiettivo strutturale del Patto di stabilità interno 2011 assegnato al Comune in questione, la documentazione prodotta dal Comune ricorrente in quanto priva della sottoscrizione dell’Organo di Revisione.

Per prima cosa, trattandosi di petitum annullatorio in ordine ad un Provvedimento autoritativo dell’Amministrazione, i Giudici ritengono sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo. Poi, i Giudici pugliesi affermano che la mancanza della sottoscrizione da parte dell’Organo di revisione economico-finanziaria non può essere configurata quale mera formalità ma, ai sensi dell’art. 1, comma 110, della Legge n. 220/10, costituisce un requisito essenziale della certificazione in quanto essa si sostanzia nella ratifica da parte dello stesso Organo della corrispondenza di quanto riportato nella certificazione con le risultanze contabili dell’Ente. Pertanto, è evidente come la certificazione trasmessa dal Comune in questione non può essere ammissibile.