Recupero somme trattamento accessorio del personale erogate illegittimamente: non c’è vincolo di destinazione

Nella Delibera n. 249 del 19 settembre 2017 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere avente ad oggetto la disciplina delle modalità di recupero delle risorse per il trattamento accessorio del personale costituite in eccesso o erogate illegittimamente. La Sezione chiarisce che la sanzione della nullità degli emolumenti economici accessori, aventi titolo in clausole di contratti integrativi, erogati in contrasto con la legge o il Ccnl, prescritta dall’art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/01, risulta disapplicata, fino al 31 dicembre 2012, nella ricorrenza dei relativi presupposti, per i dipendenti di Regioni ed Enti Locali, dall’art. 4, comma 3, del Dl. n. 16/14, convertito dalla Legge n. 68/14.

Inoltre, secondo la Sezione, le somme recuperate a carico di un dipendente di un Ente Locale, a seguito di accertata erogazione illegittima di emolumenti economici accessori, non possono alimentare i fondi per la Contrattazione integrativa degli anni successivi, ma confluiscono, in modo indistinto e senza vincoli di destinazione, nel bilancio dell’Ente.