Revisori dei conti Comuni, Città metropolitane e Province: le “Linee di indirizzo” per la relazione dei sui bilanci di previsione 2017-2019

Con la Delibera n. 14 del 23 giugno 2017 della Corte dei conti Autonomie, la Sezione ha approvato le “Linee-guida” solo per la relazione dei Revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul bilancio di previsione 2017-2019.

Le “Linee guida” riguardano le Città metropolitane, le Province e i Comuni, anche operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti.

Come noto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, i Revisori degli Organi degli Enti Locali citati sono chiamati a trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.

Nello specifico, la relazione oggetto delle recenti “Linee di indirizzo” riguarda il bilancio di previsione 2017-2018 il cui termine per l’approvazione – fissato al 31 dicembre 2016 (art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/00) – è stato differito, inizialmente al 28 febbraio 2017 e, successivamente, al 31 marzo per i Comuni e al 30 giugno per Province e Città metropolitane.

Il termine fissato per la Deliberazione dei bilanci si coniuga con quello stabilito dal Decreto 12 maggio 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (in attuazione dell’art. 4, commi 6 e 7, del Dlgs. n. 118/11), che prevede l’inoltro alla “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” (Bdap) di cui all’art. 13 della Legge n. 196/09, entro 30 giorni dall’approvazione, del bilancio di previsione (così come del rendiconto e del bilancio consolidato) compresi i dati disaggregati per voce del “Piano dei conti integrato”. Il mancato rispetto di tale termine, fermi restando gli interventi surrogatori sugli Organi previsti dal Tuel ove ne ricorrano i presupposti, viene sanzionato con il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e di stipula di contratti di servizio fino all’avvenuto adempimento.

La Sezione pone in evidenza che l’armonizzazione contabile costituisce senz’altro un presidio essenziale ad un efficace coordinamento della finanza pubblica ed è stata costruita, nella sua disciplina formale e sostanziale, secondo un criterio logico che consente di cogliere gli aspetti di congruenza delle gestioni degli Enti. In particolare, le aree critiche riguardano le previsione di cassa e la disciplina delle variazioni di bilancio di cui all’art. 175 del Tuel, che prevede una molteplice articolazione delle competenze per l’adozione di questi atti. Elementi di complessità si registrano anche nella tenuta della contabilità finalizzata alla determinazione, a fine esercizio, del risultato di amministrazione. Per l’eventuale avanzo le nuove regole impongono un’analisi della sua composizione che ne rende difficile la lettura e complica la sua programmazione e il suo utilizzo, nonostante i correttivi dell’ultima legge di bilancio. Inoltre, è impegnativo, per la complessità gestionale, anche l’istituto del “Fondo pluriennale vincolato”, riguardo al quale una certa problematicità è stata osservata nel tracciamento finanziario delle spese di investimento. Non diversamente accade per la tenuta della contabilità delle somme vincolate e degli anticipi di Tesoreria. Il 2017 costituisce momento essenziale di verifica della maggiore assimilazione e, ove necessario, “correzione” delle distorsioni che non sono mancate nel dare attuazione alla molto complessa “architettura” dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio. Una complessità della quale può essere considerata sintomatica anche la difficoltà registrata in una larga fascia di Enti, di adeguata attuazione della nuova contabilità economico-patrimoniale.

Corte dei conti Autonomie – Delibera n. 14-2017