Ripartizione “Fondo incentivi”: non è applicabile alle procedure bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo “Codice”

Nella Delibera n. 191 del 12 giugno 2017 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere in merito al Regolamento per la ripartizione del “Fondo” di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/16. La Sezione rileva che il Legislatore del 2016 ha risolto le questioni di diritto transitorio scegliendo l’opzione dell’ultrattività, consentendo così che il regime previgente continui ad operare in relazione “alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/16”.

Ne deriva che l’istituto previsto dall’art. 113 non è applicabile alle procedure bandite prima della data di entrata in vigore del nuovo “Codice”. Inoltre, non può aversi ripartizione del Fondo agli aventi diritto se non dopo l’adozione del Regolamento di cui all’art. 113, comma 3. La Sezione non può che rinviare a quanto disposto dall’art. 113, comma 3, in ordine al fatto che le modalità e i criteri di ripartizione sono stabiliti in sede di Contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito Regolamento adottato dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. La disposizione in esame non sembra delimitare in senso escludente l’incentivabilità di dette funzioni in ragione dell’oggetto del contratto. Tale interpretazione è ormai avvalorata dalla giurisprudenza della Corte dei conti in sede consultiva che, da un lato, ammette che gli incentivi siano da riconoscere anche per gli appalti di servizi e forniture e, dall’altro, che tra i beneficiari degli stessi non possano comprendersi coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza.