Rup: può svolgere l’attività istruttoria di supporto ai compiti della Commissione e della stazione appaltante

Nella Sentenza n. 2865 del 12 giugno 2017 del Consiglio di Stato, la questione controversa in esame riguarda la legittimità di una procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi educativi” per la durata di 3 anni da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I Giudici chiariscono che, nelle gare pubbliche di appalto per la cui aggiudicazione è stato scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della Commissione è l’attività valutativa, mentre ben possono essere svolte dal Responsabile unico del procedimento quelle attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi. Ciò in ragione della previsione generale contenuta nell’art. 10, comma 2, del Dlgs. n. 163/06, che affida al Rup lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Ne consegue che il Rup può svolgere l’attività istruttoria di supporto ai compiti della Commissione e della stazione appaltante.