Società mista: la validità ed efficacia della costituzione rientrano nella giurisdizione è del Giudice ordinario

Nella Sentenza n. 1894 del 24 aprile 2017 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono in materia di giurisdizione nei casi riguardanti le Società miste. Più nel dettaglio, nel caso di specie una Società ha preso parte alla procedura di evidenza pubblica indetta da un Comune per l’alienazione delle quote societarie possedute in una Società mista ed è risultata provvisoriamente aggiudicataria.

I Giudici rilevano che in materia di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l’attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria, considerata dal Legislatore di natura pubblicistica, con la quale un Ente Pubblico delibera di costituire una Società o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della Società medesima o di interferire, nei casi previsti dalla Legge, nella vita della stessa. Invece, sono attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario, i quali restano interamente soggetti alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito. Pertanto, appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande relative alla validità ed efficacia della costituzione della Società mista pubblico-privata, nonché all’acquisizione, da parte del socio privato minoritario, mentre appartengono al Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del socio privato, la conseguente aggiudicazione, nonché quella relativa all’affidamento della gestione del servizio.