Società partecipate: ad oggi la “Legge Madia” non incide sulla corresponsione del compenso variabile agli Amministratori

 

Nella Delibera n. 64 del 1° marzo 2016 della Corte dei conti Lombardia, è stato posto un quesito in merito al corretto riconoscimento dell’indennità di risultato in favore di Organi amministrativi di Società partecipata dal Comune. In particolare, viene fatto riferimento al criterio introdotto dall’art. 18 della Legge-delega n. 124/15, che prevede, tra i principi direttivi per il riordino della disciplina delle Società pubbliche, che “i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli Amministratori in considerazione dell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio”.

La Sezione afferma che, con riferimento alla Società mista con partecipazione maggioritaria del socio pubblico, la specificità dell’oggetto sociale non muta la natura di Società di capitali della Società di progetto e che alla Società a partecipazione pubblica maggioritaria si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, commi 725 e 728, della Legge n. 296/06. Come successivamente specificato, nella determinazione del compenso variabile previsto a favore degli Amministratori, la produzione di utili coincide con l’emersione di un risultato economico positivo. Infine, la Sezione statuisce che il criterio direttivo contenuto nella “Legge-delega” non costituisce, allo stato, un’innovazione legislativa in materia di corresponsione del compenso variabile a beneficio degli Amministratori di Società in mano pubblica, posto che si tratta di principio che si inserisce nel solco della legislazione finanziaria tesa a razionalizzare le partecipazioni pubbliche e a contenerne il peso finanziario per il socio pubblico di riferimento.