Nella Delibera n. 111 del 29 giugno 2017 della Corte dei conti Abruzzo, viene chiesto se, in base dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esuli dall’ambito applicativo della richiamata disposizione normativa, trattandosi di operazione neutra che non incide sulla spesa pubblica complessivamente sostenuta dagli Enti coinvolti, ovvero se tale esclusione operi solo a condizione che l’Ente cedente non proceda alla copertura, con personale a tempo determinato, del posto lasciato disponibile dal dipendente comandato.
Quanto detto, fermo restando in entrambi i casi l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06 in ordine alla spesa complessiva di personale.
La Sezione chiarisce che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’Ente cedente.