Subappalto: l’indicazione dell’Impresa subappaltatrice in sede di gara non sostituisce la procedura di autorizzazione al subappalto

Nella Sentenza n. 219 del 21 gennaio 2015 del Tar Lombardia, la ricorrente ha impugnato la revoca dell’aggiudicazione definitiva e della consegna anticipata del servizio di ritiro e recapito della corrispondenza comunale, disposta dal Comune per subappalto abusivo.

I Giudici rilevano che ai sensi dell’art. 118 del “Codice dei contratti” l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alla condizione che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture

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