Nella Sentenza n. 219 del 21 gennaio 2015 del Tar Lombardia, la ricorrente ha impugnato la revoca dell’aggiudicazione definitiva e della consegna anticipata del servizio di ritiro e recapito della corrispondenza comunale, disposta dal Comune per subappalto abusivo.
I Giudici rilevano che ai sensi dell’art. 118 del “Codice dei contratti” l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alla condizione che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.