Tarsu: escluse dalla superficie tassabile le porzioni di aree dove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi

Nella Sentenza n. 17293 del 13 luglio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che, in tema di Tarsu, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi dell’art. 62, comma 3 del Dlgs. n. 507/93, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti, ma non anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall’art. 62, comma 1. Infatti, non assume rilievo il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a Parcheggio, a Mensa e ad Uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l’entrata in vigore del Dlgs. n. 507/93.

Inoltre, la Suprema Corte evidenzia il principio secondo cui, “in tema di Tarsu, ai sensi dell’art. 62 del Dlgs. n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del Dpr. n. 915/82, fra l’altro, quelli derivanti da lavorazioni industriali”. Su tale disciplina deve ritenersi che non abbia inciso l’art. 39 della Legge n. 146/94, la quale ha assimilato i rifiuti“speciali” a quelli urbani, e pertanto i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della tassa in questione. Infine, i Giudici di legittimità precisano chel’onere della prova circa l’esistenza e la delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.