Tosap: il punto della Cassazione sul presupposto impositivo

Nella Sentenza n. 11882 del 12 maggio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che il presupposto impositivo della Tosap è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del Dlgs. n. 507/93, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo. Infatti, in forza dell’art. 38, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 507/93, sono soggette alla Tassa “le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (comma 1); sono parimenti soggette alla Tassa … le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa” (comma 2).

La norma non fa alcun riferimento agli atti di concessione che, evidentemente, per il Legislatore fiscale sono irrilevanti, visto che l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo, mentre il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici (contenuto nel comma 2) non ha nulla a che vedere con la concessione per l’occupazione del suolo. Ne discende che anche nelle occupazioni poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, il presupposto normativo della Tassa è costituito dal fatto materiale dell’occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblici, e non dall’atto di concessione amministrativa del Comune in forza del quale l’occupazione stessa è stata compiuta, occupazione di un bene del patrimonio indisponibile pur sempre fatta a nome e nell’interesse proprio del contribuente. Inoltre, i Giudici di legittimità pongono in evidenza l’art. 39 del Dlgs. n. 507/93, secondo cui “la Tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”, e statuiscono che la disposizione individua nella persona dell’occupante di fatto il soggetto passivo d’imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione. Poi, dal combinato dettato degli artt. 38 e 39 citati si ricava che la Tosap è dovuta anche quando l’occupazione sia divenuta abusiva a seguito della revoca della eventuale concessione, ed anche se per il successivo art. 41 “la revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi”. Tale ultima disposizione, inserita nel contesto delle altre norme, va interpretata nel senso che la Tassa deve essere restituita, e dunque non è dovuta, soltanto se di fatto non ci sia stata occupazione.