Trasferimento dipendente pubblico: non ha diritto a conservare indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista

Nell’Ordinanza n. 17775 del 19 luglio 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame ha ad oggetto il transito di un dipendente da una Azienda autonoma di soggiorno e turismo (soppressa con Lr. n. 7/05) ad un Comune. In particolare, il dipendente chiedeva la corresponsione delle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista percepite presso l’Ente di provenienza, in considerazione della natura fissa e continuativa di tali voci retributive. La Suprema Corte rileva che solamente le indennità corrisposte al personale transitato presso altro Ente pubblico che costituiscono una componente retributiva fissa e continuativa avente il carattere di generalità rientrano nella garanzia di mantenimento della posizione retributiva maturata.

Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che il computo degli “emolumenti fissi e continuativi” (dizione espressamente utilizzata dall’art. 24 della Legge Regione Sardegna n. 7/05) si riferisce esclusivamente alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venire meno una volta che questa sia cessata, o dei compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati.

Dunque, il Comune in questione non è tenuto a corrispondere indennità, quali quelle di posizione,maneggio denaro e videoterminalista, prive del carattere di generalità e connesse a situazioni collegate a specifiche responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, suscettibili di venir meno in caso di mutamento della situazione a cui sono collegate.

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 17775 del 19 luglio 2017