Nell’Ordinanza n. 17775 del 19 luglio 2017 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame ha ad oggetto il transito di un dipendente da una Azienda autonoma di soggiorno e turismo (soppressa con Lr. n. 7/05) ad un Comune. In particolare, il dipendente chiedeva la corresponsione delle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista percepite presso l’Ente di provenienza, in considerazione della natura fissa e continuativa di tali voci retributive. La Suprema Corte rileva che solamente le indennità corrisposte al personale transitato presso altro Ente pubblico che costituiscono una componente retributiva fissa e continuativa avente il carattere di generalità rientrano nella garanzia di mantenimento della posizione retributiva maturata.
Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che il computo degli “emolumenti fissi e continuativi” (dizione espressamente utilizzata dall’art. 24 della Legge Regione Sardegna n. 7/05) si riferisce esclusivamente alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venire meno una volta che questa sia cessata, o dei compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati.
Dunque, il Comune in questione non è tenuto a corrispondere indennità, quali quelle di posizione,maneggio denaro e videoterminalista, prive del carattere di generalità e connesse a situazioni collegate a specifiche responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, suscettibili di venir meno in caso di mutamento della situazione a cui sono collegate.