Trasformazione del rapporto parziale in tempo pieno dei contratti di lavoro a tempo indeterminato

Nella Delibera n. 40 del 9 febbraio 2017 della Corte dei conti Molise, un Sindaco ha chiesto un parere in ordine all’interpretazione dell’art. 3, comma 101, della Legge n. 244/07, secondo il quale è riconosciuta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tempo parziale in tempo pieno anche in considerazione di quanto previsto dalla successiva normativa che disciplina la ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e delle Aree metropolitane (art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14).

La Sezione afferma che la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione che, come tale, soggiace ai limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali.

Pertanto, in attesa che si concludano le procedure previste dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14 (procedura di ricollocamento dei dipendenti soprannumerari delle Province), gli Enti Locali non possono procedere alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.