Uso per fini privati del fax dell’Ufficio: si tratta di abuso di ufficio

Nella Sentenza n. 22800 del 24 aprile 2016 della Corte di Cassazione, un Agente scelto della Polizia di Stato aveva utilizzato in 13 occasioni il fax dell’Ufficio per finalità estranee all’attività istituzionale. La Suprema Corte afferma che, nel caso di specie, l’imputato utilizzava in modo programmaticamente momentaneo il fax dell’Ufficio per scopi privati e che l’abuso del possesso del bene della Pubblica Amministrazione non si è tradotto nella stabile inversione in dominio in quanto, dopo l’uso arbitrario, il bene è stato restituito alla sua destinazione pubblicistica originaria. Pertanto, nella fattispecie la Corte, non solo esclude la configurabilità del peculato ma anche del peculato d’uso per mancanza di concreta offensività del fatto.

Per la rilevanza penale del fatto, occorre sempre che l’uso indebito produca un apprezzabile danno al patrimonio della Pubblica Amministrazione o di terzi o una concreta lesione della funzionalità dell’Ufficio, non ravvisabili nel caso di specie in ragione della minima entità del danno cagionato, neppure quantificato. Tuttavia, afferma la Suprema Corte, la condotta non è penalmente irrilevante, residuando l’abuso d’ufficio quale cornice legale nella quale sussumerla.

Infatti, precisano i Giudici di legittimità che, mentre nel delitto di peculato la condotta consiste nell’appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio, nell’abuso di ufficio la condotta si identifica con l’abuso funzionale, cioè con l’esercizio delle potestà e con l’uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l’esercizio del potere è concesso, e finalizzate a procurare un vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno.