“Versamento saldo Iva”: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui “possibili” termini del 30 giugno e 30 luglio

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, è intervenuta per chiarire i dubbi dei contribuenti in riferimento ai versamenti Iva in seguito alle novità apportate, agli artt. 6 e 7 del Dpr. n. 542/99, dal Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16.

In particolare, erano sorte questioni in merito alla possibilità di continuare ad applicare i termini di versamento Iva sulla base delle norme previgenti.

Di seguito riportiamo in dettaglio i quesiti che sono stati posti all’Amministrazione finanziaria:

1) “Si chiede conferma che il richiamo al comma 1, dellart. 17, Dpr. n. 435/01, contenuto negli artt. 6 e 7, comma 1, lett. b), del Dpr. n. 542/99, sia da riferirsi ai termini di versamento del saldo dovuto con riferimento alla Dichiarazione dei redditi/Irap per i soli soggetti con periodo d’imposta coincidente con lanno solare, compreso quello di durata pari o inferiore a 365 gg., a condizione che termini il 31 dicembre. Ciò in quanto i termini di versamento per i soggetti Ires con periodi dimposta diversi da quello solare (a cavallo danno o in parte danno per effetto di operazioni straordinarie) o per le Società o le Associazioni di cui allart. 5, nelle ipotesi di operazioni straordinarie, non sono applicabili al versamento dellIva annuale”.

Gli artt. 6 e 7, comma 1, lett. b), del Dpr. n. 542/99, consentono di posticipare il versamento del saldo Iva dal 16 marzo di ciascun anno al termine previsto, per il versamento delle Imposte dirette ed Irap, dall’art. 17, comma 1, del Dpr. n. 435/01. In dettaglio, il comma 1 dell’art. 17 fissa:

  • al 30 giugno di ogni anno il termine di versamento delle Imposte da parte delle Persone fisiche e Ditte individuali il cui esercizio d’imposta coincide con l’anno solare;
  • all’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della Dichiarazione, il termine di versamento delle Imposte da parte delle Società o Associazioni di cui all’ 5, del Tuir, nelle ipotesi di cui agli art. 5 e 5-bis, del Dpr. n. 322/98;
  • all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio oltre 4 mesi, il termine di versamento da parte delle persone giuridiche.

L’Agenzia ha ritenuto che il rinvio al 30 giugno di ogni anno deve valere, essendo l’Iva un’imposta “solare”, anche per coloro che non hanno un esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare. Ciò significa in altre parole che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva, disposto dall’art. 6, del Dpr. n. 542/99, versando quindi l’Imposta entro il 30 giugno.

2) “In caso di versamento del saldo Iva entro il 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si chiede se sia confermata la possibilità di compensare il debito Iva con i crediti delle Imposte dirette emergenti dalla Dichiarazione annuale dei redditi, e di applicare la maggiorazione al solo ammontare di debito Iva non compensato.

Come già chiarito con la Circolare n. 144 del 9 giugno 1998, paragrafo 5.5, nonché con la Circolare n. 113 del 31 maggio 2000, quesito 1.7, la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese dal sopra citato art. 6, del Dpr. n. 542/99, deve applicarsi sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in “F24”.

3) “Sempre con riferimento al differimento del pagamento Iva al 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si chiede se rimane la possibilità di rateizzare il debito Iva a partire dal 30 giugno.

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che le Istruzioni del Modello “Iva/2017” prevedono che i contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare in conformità dell’art. 20, del Dlgs. n. 241/97.

Pertanto, coloro che si avvalgono dello slittamento dei termini di versamento dal 16 marzo al 30 giugno, possono procedere alla rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine.

4) “Qualora sia consentita la rateizzazione del saldo Iva annuale a decorrere dal 30 giugno, si chiede conferma che rimanga possibile compensare il debito totale Iva con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla Dichiarazione annuale dei redditi, e rateizzare la sola Iva in eccedenza.

L’art. 17 del Dlgs. n. 241/97 consente la compensazione dei debiti e dei crediti d’imposta emergenti dalle Dichiarazioni annuali, compresi quelli relativi all’Iva e alle Imposte dirette. Risulta chiaro, con riferimento all’incremento dello 0,40%, che la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la compensazione con i crediti delle altre Imposte.

5) “Si chiede se sia possibile versare lIva annuale il 30 luglio (31 luglio perché nel 2017 il 30 cade di domenica) con ulteriore maggiorazione dello 0,40% dal 30 giugno al 30 luglio. Il dubbio sorge perché gli artt. 6 e 7, comma 1, del Dpr. n. 542/99 non richiamano la disposizione di cui al comma 2 dellartt. 17 del Dpr. n. 435/01, che dispone il differimento dei versamenti al 30 luglio.”

Gli artt. 6 e 7, comma 1, lett. b), del Dpr. n. 542/99, consentono il differimento del versamento del saldo Iva al termine di cui all’art. 17, comma 1, del Dpr. n. 435/01 (30 giugno), termine che viene ulteriormente posticipato dal successivo comma 2 (30 luglio).

Di conseguenza, anche il versamento del saldo Iva può essere differito:

  • al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

di Alessio Malucchi