“Decreto Irpef”: l’analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge di conversione del Dl. n. 66/14

Sono numerose le novità introdotte dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 143 del 23 giugno 2014), di conversione con modificazioni del Dl. 24 aprile 2014, n. 66, rubricato “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (c.d. “Decreto Irpef”, G.U. n. 95 del 24 aprile 2014).
L’intervento normativo – reso celebre soprattutto dall’art. 1 che ha istituito un credito d’imposta pari ad Euro 640 per coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilati di importo inferiori a Euro 26.000 – contiene non meno rilevanti novità in materia di appalti pubblici, pagamenti dei debiti della P.A., tagli alla spesa pubblica, fatturazione elettronica.
Segnaliamo come, in sede di conversione, siano state tra l’altro introdotte alcune novità che riguardano, nell’ordine, i Revisori dei conti degli Enti Locali, la proroga del pagamento della Tasi, la proroga dell’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo e l’aumento dei diritti per il riconoscimento della cittadinanza italiana e per il rilascio dei passaporti.
Sono state inoltre confermate le misure per favorire interventi volti a migliorare gli edifici scolastici.
A seguire l’analisi delle disposizioni di interesse per Enti territoriali.
TITOLO I – “Riduzioni di imposte e norme fiscali”
Capo I
Art. 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
L’art. 1 istituisce, già dal 2014 – in attesa di un programmato intervento strutturale sull’argomento da adottarsi con la “Legge di stabilità 2015” – un credito d’imposta pari ad Euro 640 a favore dei percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati di importo inferiore a Euro 26.000, rapportato al periodo di lavoro 2014.
La Legge di conversione n. 89/14 ha mantenuto l’impianto strutturale del credito d’imposta previsto dal testo del Dl. n. 66/14 e analizzato dalla Circolare Agenzia delle Entrate 28 aprile 2014, n. 8/E, modificandone solo aspetti parziali con i commi 1, 4, 5 e 6.
Il nuovo comma 1 detta le “linee guida” per le modifiche che verranno previste strutturalmente con la prossima “Legge di stabilità”; nello specifico, saranno previsti interventi di natura fiscale che privilegeranno i carichi di famiglia, con particolare attenzione alle famiglie monoreddito con almeno 2 o più figli a carico.
Il comma 4, che indica i soggetti tenuti a riconoscere il credito, ha esteso a tutti i sostituti d’imposta la possibilità di riconoscere il credito, e non più solo a quelli di cui agli artt. 23 e 29, del Dpr. n. 600/73.
La modifica di cui al comma 5 consiste nella precisazione delle modalità di recupero del credito d’imposta erogato; in via generale, i sostituti d’imposta dovranno recuperare gli importi erogati mediante l’istituto della “compensazione” previsto dall’art. 17, del Dlgs. n. 241/97; gli Enti pubblici e le Amministrazioni dello Stato potranno recuperare le somme riconosciute mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.
Contestualmente alla modifica sopra citata, il contenuto del previgente comma 6 (abrogato), indicante le modalità di recupero da parte dell’Inps delle somme compensate, è stato sostanzialmente inserito all’interno del vigente comma 5.
Art. 2 – Disposizioni in materia di Irap
L’art. 2 interessa gli Enti Locali con riferimento all’aliquota da applicare per chi adotta, a seguito di opzione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, il metodo commerciale di determinazione dell’Imposta. In particolare, è previsto che, dall’anno 2014, si applichi l’aliquota Irap del 3,5% invece dell’attuale aliquota del 3,9%, ed inoltre che:
–    l’acconto per l’anno 2014 venga determinato secondo il criterio previsionale tenendo conto dell’aliquota del 3,75%;
–    le Regioni possono maggiorare l’aliquota al massimo dello 0,92%.
Capo II
Art. 4 – Disposizioni di coordinamento e modifiche alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Comma 12-bis – Politiche assunzionali e contenimento degli oneri contrattuali per le Aziende speciali, Istituzioni e Società pubbliche – Il comma 12-bis in esame riscrive completamente l’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, che ad oggi rappresenta la disciplina di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale per gli Organismi partecipati.
In proposito, ricordiamo che il comma 2-bis citato, come introdotto dal Dl. n. 78/09, prevedeva essenzialmente che alle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che fossero titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgessero funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero attività strumentali nei confronti della Pubblica Amministrazione, si applicassero direttamente tutte le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze previste per le Amministrazioni pubbliche controllanti di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.
Tuttavia, nella versione originale restavano forti dubbi sul campo di applicazione della disposizione in esame, stante il riferimento letterale alle sole Società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istat.
Recentemente l’art. 1, comma 557, della Legge n. 147/13 ha completamente riscritto il comma 2-bis, prevedendo, tra i soggetti obbligati ad applicare direttamente i suddetti vincoli in materia di spesa di personale, anche le Aziende speciali e le Istituzioni.
Inoltre, sempre nella versione introdotta con la “Legge di stabilità 2014”, erano state previste deroghe espresse all’applicazione diretta dei vincoli di cui alla norma in commento, per le Società che gestivano “servizi pubblici locali a rilevanza economica” e per le Aziende speciali e Istituzioni che gestivano Servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex Ipab) e le Farmacie. In tali casi, spettava all’Ente controllante stabilire le modalità di applicazione o, addirittura, l’esclusione dal regime dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, fermo restando l’obbligo di consolidarne la spesa di personale in applicazione dell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08.
Mentre restava invariata l’applicazione diretta delle limitazioni o dei divieti in materia di personale per tutte le altre Società pubbliche, stante sempre il riferimento al loro inserimento nell’Elenco Istat.
Ad oggi, tutta la disposizione è stata completamente sostituita e notevolmente semplificata nell’applicazione.
Di seguito i punti fondamentali delle modifiche apportate al comma 2-bis, dell’art. 18, del Dl. n. 112/08:
la norma si applica alle Aziende speciali, Istituzioni e alle Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. E’ stato espunto qualsiasi riferimento all’inserimento nell’Elenco Istat e alla definizione di Amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, facendo riferimento esplicito alle sole Società a partecipazione di Enti Locali;
detti soggetti non devono più applicare direttamente le disposizioni stabilite in capo all’Ente controllante in materia di riduzione di spesa di personale, ma sono semplicemente tenuti ad adeguarsi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
spetterà all’Ente controllante definire per ciascun soggetto, con proprio atto di indirizzo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e del Settore specifico in cui ciascun soggetto opera;
le Aziende speciali, Istituzioni e le Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo dovranno adottare, con proprio provvedimento, gli indirizzi impartiti dall’Ente di riferimento, specificando che, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi dovranno essere recepiti in sede di contrattazione di secondo livello e fermo restando la vigenza del Ccnl. in vigore al 1º gennaio 2014. Pertanto, viene confermata la piena applicabilità di quanto previsto dal Contratto nazionale di riferimento e di quanto stabilito in sede di contrattazione aziendale;
le Aziende speciali e le Istituzioni che gestiscono Servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex Ipab) e le Farmacie sono espressamente escluse dall’applicazione dei limiti di cui ai punti precedenti, senza necessità che l’Ente di appartenenza adotti motivata Deliberazione. Per detti soggetti, resta un generico obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;
sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti anche le Aziende speciali multiservizi, nel caso in cui l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50% del totale del valore della produzione;
non c’è più alcun riferimento all’obbligo di consolidamento della spesa di personale da parte dell’Ente controllante ai sensi dell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, in quanto la disposizione è stata completamente abrogata dall’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 (in vigore dal 25 giugno 2014), il quale rivede la disciplina per le assunzioni di personale negli Enti Locali in termini strettamente legati alle regole del Patto di stabilità. In proposito, ricordiamo che, ai sensi dell’art. 1, comma 553, della “Legge di stabilità 2014”, le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, dalle Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elenco Istat, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.
Comma 12-quater – Tasi – Il comma 12-quater riforma la disciplina dei versamenti degli acconti Tari e Tasi, sia per l’anno in corso che per gli anni “a regime”. Il contenuto del presente comma riporta quanto già previsto dall’art. 1, del Dl. n. 88/14. La disposizione in analisi prevede che, a decorrere dall’anno 2015 i Comuni, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, devono rendere disponibili i Modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta oppure, in alternativa, possono procedere autonomamente all’invio di detti Modelli.
Il comma in parola ha disposto, mediante la sostituzione degli ultimi 3 periodi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), che nei Comuni che non hanno provveduto ad emanare e ad inviare le Delibere Tasi al “Portale del Federalismo fiscale” entro il 23 maggio 2014, il versamento della prima rata Tasi deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle Deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel Portale entro il 18 settembre 2014.
Al fine della pubblicazione entro il 18 settembre 2014, i Comuni sono tenuti a trasmettere le Delibere entro il 10 settembre e, in caso di mancato invio, il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, con l’applicazione dell’aliquota base dell’1‰ e nel rispetto del limite massimo dell’applicazione congiunta Imu-Tasi previsto dall’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/13.
Nel caso in cui la Delibera non sia stata inviata, oppure nell’ipotesi in cui all’interno dell’atto adottato dal Comune non venga determinato alcunché in merito alla percentuale Tasi dovuta dall’occupante, si applica la percentuale minima del 10%, determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
Per i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna che, entro il 23 maggio 2014, non hanno provveduto all’invio delle Deliberazioni Tasi, il Ministero dell’Interno ha provveduto ad erogare un importo pari al 50% del gettito annuo Tasi ad aliquota base indicato dal Mef con il Dm. 12 giugno 2014 (G.U. n. 138 del 17 giugno 2014, S.O. n. 45).
Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’Interno è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli Comuni che hanno ricevuto anticipazioni complessivamente superiori all’importo spettante, le quali devono essere recuperate mediante trattenuta su qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato.
Successivamente, entro il mese di ottobre 2014, gli importi recuperati dall’Agenzia delle Entrate devono essere versati in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato al fine del reintegro del “Fondo di solidarietà comunale” 2014.
TITOLO II – “Risparmi ed efficienza della spesa pubblica per beni e servizi”
Capo I
Art. 8 – Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi
Il comma 1 dell’art. 8, interamente novellato in sede di conversione, apporta modifiche al Dlgs. n. 33/13, ed in particolare:
l’attuale versione dell’art. 29, comma 1, del citato Decreto, prevede che le P.A. pubblichino i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;
allo stesso art. 29 viene aggiunto il comma 1-bis in base al quale le P.A. sono tenute a pubblicare e rendere accessibili, anche attraverso il ricorso ad un Portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo secondo uno schema-tipo e con modalità definiti con Dpcm. da adottare sentita la Conferenza unificata entro 30 giorni dal 24 giugno 2014;
all’art. 33, comma 1, viene previsto l’obbligo per le P.A. di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le P.A. dovranno altresì pubblicare un indicatore, avente il medesimo oggetto, chiamato “Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”. Tali indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un Portale unico, secondo uno schema-tipo e con modalità definiti con Dpcm. da adottare sentita la Conferenza unificata entro 30 giorni dal 24 giugno 2014.
Il comma 4 impone – a decorrere dal 24 aprile scorso – una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni Settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di Euro in ragione di:
700 milioni di Euro da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
700 milioni di Euro, di cui 340 milioni di Euro da parte delle Province e Città metropolitane e 360 milioni di Euro da parte dei Comuni;
700 milioni di Euro da parte delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.
Per la determinazione degli obiettivi di riduzione della spesa per le Regioni e per le Province autonome nonché per le Province, i Comuni e le Città metropolitane, viene fatto un rinvio agli artt. 46 e 47 del Decreto in commento, mentre per le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, viene previsto che gli obiettivi di riduzione della spesa saranno determinati con Dpcm., in modo da determinare minori riduzioni per gli Enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti, che registrano minori tempi di pagamento dei fornitori e che fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Il comma 8 prevede che le Amministrazioni di cui al comma 1, per realizzare l’obiettivo della riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, sono autorizzate, a decorrere dal 24 aprile 2014, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. E’ fatto salvo comunque il rispetto delle norme sul costo del personale e degli oneri per la sicurezza (artt. 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis del Dlgs. n. 163/06). Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’Amministrazione. Il recesso è comunicato all’Amministrazione ed ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.
In sede di conversione, è stata abrogata la previsione per cui le P.A. erano tenute ad assicurare che gli importi ed i prezzi dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data del 24 aprile 2014 non fossero superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lett. a), e comunque non fossero superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip Spa. E’ altresì abrogata la previsione per cui gli atti ed i relativi contratti adottati in violazione di tale disposizione erano nulli e rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li aveva sottoscritti.
In sede di conversione, è stato aggiunto l’inciso per cui i Comuni (così come le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province e le Città metropolitane) possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione della norma in commento.
La Legge n. 89/14 di conversione ha aggiunto il comma 10-bis, che detta misure di favore per la prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive nella Regione Sardegna. Più nel dettaglio, si prevede che le assunzioni di progetto nei cantieri comunali per l’occupazione e nei cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, esulano dall’applicazione dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, in quanto tali cantieri hanno carattere temporaneo.
Art. 9 – Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
Il comma 1 dell’art. 9 prevede che, nell’ambito della “Anagrafe unica delle stazioni appaltanti” di cui all’art. 33-ter del Dl. n. 179/12, convertito dalla Legge n. 221/12, operante presso l’Avcp, sia istituito – senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica – l’Elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte Consip Spa ed una Centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/06.
I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del Dlgs. n. 163/06 richiedono all’Avcp l’iscrizione all’Elenco dei soggetti aggregatori. Con Dpcm., da emanarsi entro 60 giorni dalla data del 24 aprile 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, devono essere definiti i requisiti per l’iscrizione, tra cui il carattere di stabilità dell’attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con Dpcm., di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data del 24 aprile 2014, verrà istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Mef, e ne saranno stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.
Il comma 4 modifica il comma 3-bis dell’art. 33 del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei contratti pubblici”), la cui attuale versione prevede che i Comuni non capoluogo di Provincia procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei Comuni di cui all’art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge n. 56/14. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. In sede di conversione, è stato aggiunto che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) non rilascia il “Codice identificativo gara” (“Cig”) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal comma 4.
Le Regioni devono costituire ovvero designare, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35. In alternativa, le Regioni possono stipulare con il Mef apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip Spa svolge attività di centrale di committenza per gli Enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/06.
In base al comma 7, l’Avcp, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la “Banca-dati nazionale dei contratti pubblici” di cui all’art. 62-bis del Dlgs. n. 82/05, dovrà fornire alle Amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della Pubblica Amministrazione, nonché pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle P.A. per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità, e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della P.A. e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/99. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla “Banca-dati nazionale dei contratti pubblici”.
Art. 10 – Attività di vigilanza
I compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all’acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all’Avcp, che li esercita secondo quanto previsto dal Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei contratti pubblici”), ed a tal fine l’Autorità:
può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza, della Ragioneria generale dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche, degli Enti pubblici e degli Organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
riceve dalle Amministrazioni pubbliche dati e documenti;
trasmette alle strutture, agli Uffici e agli Organi preposti alle funzioni di controllo delle Amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni.
Il comma 3 prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze individui, con proprio Decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 ed il 24 aprile 2014. Entro 10 giorni dall’emanazione di tale Decreto, il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.
Il comma 4 prevede che, entro il 30 settembre 2014, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del Dlgs. n. 163/06 (cioè le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici, gli Organismi di diritto pubblico, le Associazioni, Unioni, Consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti) debbano trasmettere all’Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell’Avcp:
i dati dei contratti non conclusi attraverso Centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal Decreto di cui al comma 3, in essere alla data del 30 settembre 2014;
i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 o 57 del Dlgs. n. 163/06, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all’art. 55 del medesimo Dlgs. n. 163/06 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.
Con Deliberazione dell’Autorità saranno stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.
Art. 12-bis – Canoni delle concessioni demaniali marittime
L’art. 12-bis, introdotto dalla Legge di conversione, dispone che, a partire dal 2014, i canoni delle concessioni demaniali marittime di cui all’art. 03, comma 1, lett. b), del Dl. n. 400/93 (concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, ovvero le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime), dovranno essere versati entro il 15 settembre di ciascun anno. Gli Enti gestori dovranno controllare e accertare che l’obbligo di versamento sia adempiuto nel rispetto dei termini previsti.
Al comma 2, dello stesso art. 12-bis, viene modificato l’art. 1, comma 732, della Legge n. 147/13, il quale ora prevede disposizioni volte a ridurre il contenzioso derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime di cui all’art. 03, comma 1, lett. b) n. 2.1), del Dl. n. 400/93, nelle more del riordino della materia da effettuarsi entro il 15 ottobre 2014. In particolare, il comma 2 ha modificato i tempi per il riordino della materia, originariamente previsto per il 15 maggio 2014.
Capo II
Sezione I
Art. 13 – Limiti al trattamento economico del personale pubblico e delle Società partecipate
A decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dagli artt. 23-bis e 23-ter del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data, i riferimenti al limite retributivo di cui ai citati artt. 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data del 24 aprile 2014, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.
Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al presente art. 13 operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
Le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09 (Enti Locali compresi), pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del Consiglio di amministrazione in qualità di componente di Organi di Società ovvero di Fondi controllati o partecipati dalle Amministrazioni stesse.
Art. 14 – Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Ad eccezione delle Università, degli Istituti di formazione, degli Enti di ricerca e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare dalle disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10 e dall’art. 1, comma 5, del Dl. n. 101/13, convertito dalla Legge n. 125/13, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istat ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, a decorrere dall’anno 2014 non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell’Amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale del 2012:
al 4,2% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di Euro,
all’1,4% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di Euro.
Le medesime Amministrazioni, a decorrere dall’anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore rispetto alla spesa del personale dell’Amministrazione che conferisce l’incarico come risultante dal conto annuale del 2012:
al 4,5% per le Amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di Euro,
all’1,1% per le Amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di Euro.
Per le Amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell’anno 2012, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.
In sede di conversione è stata prevista la facoltà (nel Dl. n. 66/14 era un obbligo) di rinegoziare gli incarichi e i contratti in corso entro 30 giorni dalla data del 24 giugno 2014, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.
In sede di conversione è stato aggiunto l’inciso per cui alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, è concessa la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 della norma in commento.
Sezione II
Art. 15 – Spesa per autovetture
La norma in questione interviene sul comma 2, dell’art. 5, del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12 (c.d. “Spending Review”), e dispone che, a partire dal 1° maggio 2014, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. e le Autorità indipendenti non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% (il limite precedentemente previsto era il 50%) della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Confermata la possibilità di derogare a questo limite (per il solo anno 2014) per effetto di contratti pluriennali già in essere. Risulta ampliato, a seguito delle modifiche apportate, il ventaglio degli Enti esclusi da questo vincolo. Oltre alle 3 categorie già individuate dalla “Spending Review” (autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per i Servizi istituzionali di tutela dell’Ordine e della Sicurezza pubblica e per i Servizi istituzionali svolti nell’Area tecnico-operativa della Difesa), non sono sottoposte ai vincoli citati le auto utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, quelle usate per i Servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, per i Servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas Spa, e quelle destinate ai Servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari svolti all’estero. Si segnala poi agli Enti Locali che una modifica introdotta in sede di conversione fa sì che siano ora esclusi da questi vincoli anche i veicoli utilizzati per Servizi di vigilanza e intervento sulle strade provinciali e comunali.
I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del Dl. n. 66/14 possono essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di Polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.
Sezione III
Art. 18 – Abolizione di agevolazioni postali
La norma – invariata in sede di conversione – dispone, a partire dal 1° giugno 2014, la soppressione delle tariffe postali agevolate di cui agli artt. 17 e 20 della Legge n. 515/93 e all’art. 12, comma 6-bis, del Dl. n. 149/13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ricordiamo che tali agevolazioni erano rivolte, tra gli altri, ai candidati alle Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali per l’invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel Collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati.
Art. 19 – Riduzione dei costi nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane
L’art. 19 del Dl. n. 66/14 aveva aggiunto 2 nuovi commi (il 150-bis e il 150-ter), all’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. “Legge Delrio”). Il primo prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di Euro per l’anno 2014, 60 milioni di Euro per l’anno 2015 ed a 69 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2016, e che la ripartizione di tale contributo sará definita con Dm. Ministero dell’Interno di concerto con il Mef.
Il Dpcm. di cui al comma 92 della Legge n. 56/14 (con il quale saranno definiti i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli Enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista) definirà poi – ai sensi del comma 150-ter – le modalità di recupero delle somme in oggetto.
Con la Legge di conversione n. 89/14 sono state introdotte le seguenti ulteriori modifiche alla “Legge Delrio”:
è stato abrogato il comma 13 dell’art. 1, secondo il quale il Sindaco del Comune capoluogo doveva indire le Elezioni per una Conferenza statutaria che potesse elaborare una proposta di Statuto della Città metropolitana;
ai commi 14 e 24, dell’art. 1, sono stati aggiunti 2 periodi che specificano che gli oneri connessi con le “attività in materia di status degli Amministratori” (permessi retribuiti e oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi) sono a carico, rispettivamente, della Provincia e della Città metropolitana;
successivamente, una modifica introdotta nel comma 136, ha specificato che, “ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli Amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del Testo unico”.
Sempre in sede di conversione è stato introdotto il comma 1-bis, che introduce 3 importanti novità per i Revisori degli Enti Locali:
la prima è relativa alla possibilità di svolgere più mandati presso uno stesso Ente Locale. L’art. 235, comma 1, del Tuel prevedeva che i Revisori fossero “rieleggibili per una sola volta”. Recentemente, parte della Giurisprudenza aveva interpretato tale locuzione ritenendo che un Revisore non potesse svolgere più di 2 incarichi consecutivi nello stesso Ente Locale ma che potesse invece, teoricamente, svolgere anche più di 2 incarichi presso la stessa Amministrazione, purché non di seguito. Con la nuova dicitura – “i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso Ente Locale” – è ora definitivamente chiarito che il vincolo è da intendersi come permanente. La norma novellata non impatterà in maniera significativa sugli Organi di revisione degli Enti Locali, date le scarse possibilità che un Revisore venga sorteggiato per ben 3 volte in uno stesso Comune, almeno per quelli delle Regioni a statuto ordinario per i quali si applica automaticamente l’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11;
la seconda modifica riguarda le dimissioni volontarie del Revisore dal proprio incarico (art. 235, comma 3) e prevede che queste debbano essere comunicate con almeno 45 giorni di preavviso e che non siano soggette ad accettazione da parte dell’Ente;
infine, con l’introduzione del comma 6-bis, all’art. 241 del Tuel, è posto un tetto massimo ai rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio ai Revisori degli Enti Locali, il cui importo non potrà superare il “50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”.
Art. 20-bis – Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni
Detto art. 20-bis, inserito ex novo con la Legge di conversione, introduce una deroga all’obbligo di dismissione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, delle partecipazioni societarie vietate, prevedendo espressamente che l’obbligo di cessione delle partecipazioni, da operarsi ai sensi dell’art. 3, comma 29, della Legge n. 244/07, non trova applicazione nei confronti delle Aziende termali che hanno già provveduto, in attuazione dell’art. 22, commi da 1 a 3, della Legge n. 59/97 (“Legge Bassanini”), a trasferire a titolo gratuito alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti, le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le relative pertinenze.
In merito al termine di cui al citato comma 29, per provvedere alla dismissione delle partecipazioni non consentite ai sensi del comma 27, dello stesso art. 3, Legge n. 244/07, ricordiamo che lo stesso è stato prorogato al 31 dicembre 2014 ad opera dell’art. 1, comma 569 della “Legge di stabilità 2014”, come modificato dall’art. 2, del Dl. n. 16/14.
Capo IV
Art. 23 – Riordino e riduzione della spesa di Aziende, Istituzioni e Società controllate dalle Amministrazioni locali
L’art. 23 prevede che il Commissario straordinario di cui all’art. 49-bis, del Dl. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/13, predisponga entro il 31 luglio 2014, “anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società direttamente o indirettamente controllate dalle Amministrazioni locali incluse nell’Elenco di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli Organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli Ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
b) per l’efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre Società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi”.
In buona sostanza, il Legislatore ha avviato un percorso di riorganizzazione complessiva del “Sistema delle partecipazioni”, indicando le linee guida su cui dovrà basarsi il Commissario straordinario nella predisposizione di un “Programma di razionalizzazione” complessivo. Gli elementi che caratterizzano il “Programma” citato sono connessi all’efficienza gestionale delle “gestioni parallele” che, dopo la “Legge di stabilità 2014”, è divenuta il punto di riferimento del Legislatore nella definizione delle norme che interessano gli Organismi a partecipazione pubblica locale.
Nella conversione è stato poi aggiunto il comma 1-bis, il quale stabilisce che “il ‘Programma’ di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli Enti Locali, anche ai fini di una sua traduzione nel Patto di stabilità e crescita interno, nel Disegno di legge di stabilità per il 2015”.
Sia in questo caso che in quello dell’altro articolo di interesse per le Società partecipate da Enti Locali (art. 31), siamo di fronte ad interventi sul “Gruppo pubblico locale” finalizzati alla razionalizzazione della spesa complessiva ed a favorire l’estinzione dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, che comprendono, stante il tenore letterale delle norme, almeno le ramificazioni di tipo “societario”.
Capo V
Art. 24 – Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle Pubbliche Amministrazioni
Il comma 1 ha modificato l’art. 2, comma 222, della Legge n. 191/09 (“Finanziaria 2010”), relativo al fabbisogno di immobili in locazione da parte delle Amministrazioni pubbliche, integrandone la lett. b). Con la modifica si dispone che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 – quindi anche gli Enti Locali – dovranno verificare la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi tramite indagini di mercato che dovranno prioritariamente essere effettuate tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull’applicativo informatico messo a disposizione dall’Agenzia del Demanio, denominato “Paloma”. Tale consultazione equivale all’assolvimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
Il comma 2, lett. a), modifica il comma 222-bis, integrandolo, e dispone che, in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione dei “Piani di razionalizzazione degli spazi” e ai vincoli inerenti il rapporto metri quadrati per addetto, l’Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza; con la lett. b) viene integrato l’art. 2, introducendo il comma 222-quater, che prescrive la predisposizione di nuovi “Piani di razionalizzazione nazionale degli immobili”. La norma infatti prevede che le P.A., di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, dovranno predisporre, entro il 30 giugno 2015, un nuovo “Piano di razionalizzazione nazionale degli immobili”, finalizzato ad assicurare un complessivo efficientamento attraverso l’utilizzo di immobili pubblici disponibili, ovvero di parte di essi, anche condividendoli con altre P.A., e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva. Il nuovo “Piano” dovrà garantire, per ciascuna Amministrazione, dal 2016, una riduzione non inferiore al 50% in termini di spesa per locazioni passive (con riferimento ai valori registrati nel 2014), e non inferiore al 30% in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato.
Sono esclusi dall’applicazione di tali disposizioni i présidi territoriali di Pubblica sicurezza e gli edifici penitenziari. I “Piani di razionalizzazione nazionali” dovranno essere trasmessi all’Agenzia del Demanio per la verifica della loro compatibilità agli obiettivi definiti dalla norma in commento.
L’Agenzia del Demanio, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del “Piano”, comunica al Mef e all’Amministrazione interessata le risultanze della propria verifica: qualora positiva, l’Agenzia informa sugli stanziamenti di bilancio delle Amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel “Piano”; nel caso in cui il “Piano” non venga presentato, ovvero sia presentato ma non risulti in linea con gli obiettivi fissati dalla norma in commento, il Mef, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia del Demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi dell’Amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall’applicazione della norma. Le occorrenti variazioni di bilancio saranno apportate con appositi Decreti Mef.
Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, ha modificato l’art. 2-bis del Dl. n. 120/13, inerente la facoltà di recesso delle Pubbliche Amministrazioni da contratti locazione in essere. La norma novellata dispone che, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, le Amministrazioni individuate nell’Elenco Istat ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli Organi costituzionali potranno comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso al 13 dicembre 2013 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 120/13). Decorsi 180 giorni dalla comunicazione del preavviso, il recesso è perfezionato.
Il comma 3 modifica l’art. 12, del Dl. n. 98/11, rubricato “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici” e, più nel dettaglio, la lett. a) modifica il comma 3, dell’art. 12 citato, inerente le comunicazione della previsione triennale dei lavori di manutenzione sugli immobili condotti in locazione o comunque utilizzati a qualsiasi titolo che, a decorrere dal 2012, le Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/11, sono tenute ad effettuare entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le stesse Amministrazioni sono ora tenute a comunicare semestralmente tutti gli interventi manutentivi effettuati sugli immobili di proprietà statale, in uso governativo, sugli immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, e l’ammontare dei relativi oneri. Sono esclusi dalla comunicazione semestrale i casi per i quali sono specificatamente attribuite all’Agenzia del Demanio le relative decisioni di spesa, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a) e b), del Dl. n. 98/11.
Alla lett. b) viene modificato il comma 4, dell’art. 12 citato, disponendo che, in corso d’anno, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive prioritarie, può essere rivisto il “Piano”, purché non risultino già affidati interventi ad uno degli operatori con cui l’Agenzia abbia stipulato gli accordi quadro previsti al comma 5, come di seguito modificato. Infatti, la lett. c) del comma 3 in commento ha sostituito l’art. 12, comma 5, del Dl. n. 98/11, prescrivendo all’Agenzia del Demanio di stipulare accordi quadro con operatori specializzati nel Settore (individuati mediante procedure ad evidenza pubblica), ovvero anche avvalendosi di Società a totale o prevalente capitale pubblico, per la progettazione e la realizzazione degli interventi manutentivi di cui al predetto comma 2, lett. a) e b), e per gli interventi manutentivi da essa stessa gestiti con fondi diversi da quelli appositamente istituiti dall’art. 12, comma 6.
Il comma 4 ha variato l’art. 3, del Dl. n. 95/12, disponendo, con la lett. a), l’anticipazione al 1° luglio 2014 del termine a decorrere dal quale dovranno essere ridotti del 15% i canoni previsti dai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuati dall’Istat o dalle Autorità indipendenti, ivi inclusa la Consob (originariamente, il termine in questione era previsto al 1° gennaio 2015).
Alla lett. b), del medesimo comma 4, è disposta la sostituzione del comma 7, dell’art. 3, del Dl. n. 95/12. La norma novellata sancisce che le previsioni, di cui ai commi da 4 a 6 recanti disposizioni inerenti alla riduzione delle locazioni passive, si applicano anche alle altre Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, Enti Locali compresi.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle disposizioni in parola.
Il comma 5 prevede la riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti e, a tal fine, sancisce che:
a) per gli istituti depositari, previsti dal Regolamento attuativo dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 106/04, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;
b) per l’Archivio nazionale della produzione editoriale, non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.
Capo VI
Art. 25 – Anticipazione obbligo di fatturazione elettronica
La norma anticipa dal 6 giugno al 31 marzo 2015 il termine – previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13 – per l’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti tra fornitori e Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle per le quali il termine è già previsto al 6 giugno 2014, includendovi anche le Amministrazioni locali di cui all’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/07.
Inoltre, “al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e pena il blocco dei pagamenti da parte delle P.A. interessate, le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni devono riportare, rispettivamente:
1) il “Codice identificativo di gara” (“Cig”), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/10;
2) il “Codice unico di progetto” (“Cup”), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03.
TITOLO III – “Pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni”
Capo I
Art. 26 – Pubblicazione telematica di avvisi e bandi
Il comma 1, lett. a), modifica il comma 7 dell’art. 66 del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei contratti pubblici”), e vi aggiunge il comma 7-bis.
Il novellato comma 7 ha abolito l’obbligo di pubblicazione di avvisi e bandi sui quotidiani, prevedendo che tutte le informazioni relative alle gare pubbliche ed indicate nell’Allegato “IX A” del “Codice dei contratti pubblici” siano pubblicate solo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il comma 7-bis ha quindi aggiunto che le spese per la pubblicazione sulla G.U., Serie speciale, relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’Allegato “IX A” sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Il comma 1, lett. b), modifica il comma 5 dell’art. 122 del Dlgs. n. 163/06, relativo ai contratti di lavori sotto soglia comunitaria, e vi aggiunge il comma 5-bis.
Il novellato comma 5 prevede l’obbligo di pubblicazione dei bandi relativi a contratti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro nella G.U., mentre quelli relativi a contratti di importo inferiore sono pubblicati nell’Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante. Anche in questo caso, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
In sede di conversione, è stato aggiunto che le disposizioni di cui al presente art. 26 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 e che sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino al 24 giugno 2014.
Art. 27 – Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni
Il comma 1 ha modificato il Dl. n. 35/13, inserendo l’art. 7-bis, rubricato “Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni”. La norma novellata dispone che, entro il 1° luglio 2014, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni incluse nell’Elenco annuale dell’Istat, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/09, potranno comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all’art. 7 del Dl. n. 35/13, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo “Cig”. A partire dal 1° luglio 2014, sulla base dei dati pervenuti, le P.A. dovranno comunicare a loro volta le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi ai debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Come chiarito in sede di conversione, le stesse Amministrazioni devono comunicare, mediante la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata.
Con riguardo alla disposizione in parola, il Documento del Mef denominato “Modalità di trasmissione dei dati: istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento)”, nella versione 2.1, pubblicata sulla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” in data 24 giugno scorso, ha chiarito che “l’espressione presente nella norma ‘anche sulla base dei dati di cui al comma 1’ sta ad indicare che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad immettere i dati riferiti a fatture per le quali i fornitori non abbiano provveduto all’adempimento previsto nel comma 1, salvo l’obbligo di cui al comma 4”.
Il chiarimento in questione ha portata rilevante giacché, nella precedente versione 2.0 del medesimo Documento, era affermato diversamente che l’espressione normativa “anche sulla base dei dati di cui al comma 1” doveva intendersi nel senso che le P.A. potevano immettere i dati riferiti a fatture per le quali i fornitori non avessero provveduto all’adempimento previsto nel comma 1.
Nel caso di fatture elettroniche, trasmesse alle P.A. attraverso il Sistema di interscambio di cui al Dm. Mef 7 marzo 2008, i dati ad esse relativi saranno acquisiti dalla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” in modalità automatica.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, entro il 15 di ciascun mese, le P.A. dovranno comunicare, a mezzo della medesima “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all’art. del Dlgs. n. 231/02.
I dati acquisiti dalla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” dovranno essere conformi ai formati previsti dal Dm. Mef n. 55/13, ed includere le informazioni relative alla natura corrente o capitale dei debiti, nonché, nei casi in cui sia previsto, il “Cig”. Le informazioni in questione saranno accessibili alle P.A. e ai titolari dei crediti che si siano accreditati alla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, anche ai fini della certificazione di detti crediti, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle P.A..
In chiusura, il comma 1 dispone che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione sopra riportati rilevano ai fini della valutazione della performance individuale del Dirigente e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. L’Organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle procedure sopra esposte.
Il comma 2 ha modificato l’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 185/08, stabilendo, con la lett. a), l’estensione della disciplina in questione al complesso delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, in luogo degli Enti precedentemente coinvolti (le Regioni e gli Enti Locali nonché gli Enti del Servizio sanitario nazionale); con la lett. b) si modificano le modalità di attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata certificazione dei debiti da parte delle Amministrazioni debitrici entro i termini previsti, individuando i soggetti deputati alla nomina del Commissario ad acta. In particolare, la norma modificata dispone che la nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni centrali, degli Enti pubblici non economici nazionali e delle Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/99, ovvero dalla Ragioneria dello Stato territorialmente competente per le certificazioni di pertinenza delle altre Amministrazioni; con la lett. c) sono inasprite le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o per il diniego non motivato di certificazione, da applicarsi in capo al Dirigente responsabile. Inoltre, la norma dispone che le Pubblica Amministrazione inadempienti, fino al perdurare dell’indebitamento, non potranno procedere a nuove assunzioni né assumere nuovi debiti; infine, con la lett. d), è introdotto l’obbligo di indicare la data prevista per il pagamento e d’integrare le certificazioni già rilasciate con la data di pagamento prevista, utilizzando la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” di cui all’art. 7, del Dl. n. 35/13.
Art. 28 – Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle P.A. con le risorse trasferite dalle Regioni
L’art. 28 introduce la modifica dell’art. 2, del Dl. n. 35/13, integrandolo del nuovo comma 6-bis, con il quale si dispone che le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta da parte delle Regioni dei dati relativi ai pagamenti effettuati dagli Enti Locali e dalle altre P.A. con le risorse loro trasferite dalle Regioni, a seguito dell’estinzione dei debiti elencati nel “Piano di pagamento”, saranno stabilite con Decreto Mef da adottarsi entro il 23 giugno 2014.
Capo II
Art. 29 – Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali
L’art. 29 stabilisce che, per il 2014, potranno essere attribuite agli Enti Locali le disponibilità della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/13, non erogate nelle precedenti istanze.
Art. 30 – Debiti fuori bilancio inclusi nei “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale”
La Legge di conversione ha abrogato l’art. 30, del Dl. n. 66/14, che integrava l’art. 1, comma 10-bis del Dl. n. 35/13, secondo cui, tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante le anticipazioni di liquidità, rientravano anche i debiti fuori bilancio già contenuti nei “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis del Tuel.
Art. 31 – Finanziamento dei debiti degli Enti Locali nei confronti delle Società partecipate
L’art. 31, intitolato “Finanziamento dei debiti degli Enti Locali nei confronti delle Società partecipate”, è finalizzato a favorire il pagamento dei debiti da parte delle Società partecipate e degli Enti partecipati da Enti Locali, attraverso l’incremento, per l’anno 2014, di 2.000 milioni di Euro della dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali” e del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13.
Si tratta di incrementi destinati espressamente al pagamento, da parte degli Enti Locali, dei propri debiti nei confronti delle Società partecipate. Il pagamento concerne tutti i debiti certi ed esigibili al 31 dicembre 2013 o comunque per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Sono ricompresi nell’intervento anche “i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel ‘Piano di riequilibrio finanziario pluriennale’, di cui all’art. 243-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con Delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.
L’attuazione della norma in questione è subordinata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 31, ad un Dm. Mef, sentita la Conferenza Stato–Città ed Autonomie locali, da adottare entro 60 giorni, in conformità alle procedure di cui all’art. 1 del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli Enti Locali delle risorse di cui al comma 1.
L’erogazione, sempre secondo le previsioni del comma 3, è subordinata alla presentazione, da parte degli Enti Locali soci, di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle Società partecipate, asseverata dagli Organi di previsione dello stesso Ente Locale ma anche – e questa è una specifica non priva di rilievo – per la parte di competenza, delle Società stesse.
Il comma 4 stabilisce poi quale deve essere la destinazione delle risorse incamerate dalle Società partecipate beneficiarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui alla norma in esame: “estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine”.
Lo stesso comma 4 delinea anche i flussi informativi connessi alla verifica del corretto utilizzo delle somme di specie da parte delle Società partecipate, le quali debbono comunicare agli Enti Locali soci gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora aperti, “per la successiva trasmissione nell’ambito della certificazione di cui all’art. 1, comma 14, del citato Decreto-legge n. 35 del 2013”.
Il comma 5 sancisce altresì che i Collegi sindacali delle Società partecipate dagli Enti Locali e non gli Organi di revisione di questi ultimi accertino, nell’ambito delle proprie verifiche periodiche e della relazione al bilancio di esercizio, che le comunicazioni di cui sopra siano state effettivamente inviate.
Art. 32 – Incremento del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”
Per il 2014 è disposto l’incremento di 6 miliardi di Euro della dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/13, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli Enti Locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” ex art. 243-bis del Tuel.
Con Dm. Mef, da adottarsi entro il 31 luglio 2014, sarà stabilita la distribuzione del predetto incremento del “Fondo”, nonché i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse in questione a Regioni ed Enti Locali, ivi inclusi gli Enti che non abbiano precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità. Lo stesso Decreto determinerà l’eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della predetta Sezione del “Fondo”, derivante da eventuali disponibilità per anticipazioni precedentemente attribuite e non ancora erogate. L’erogazione delle anticipazioni di liquidità in questione, da parte del Mef, è subordinata alla verifica positiva della certificazione dell’avvenuto pagamento di almeno il 95% dei debiti per i quali siano state precedentemente concesse anticipazioni di liquidità, nonché dall’effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni.
Art. 33 – Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario
In sostituzione di quanto già previsto per gli anni 2013 e 2014 dall’art. 1, comma 17-sexies, del Dl. n. 35/13, la norma stabilisce che i Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nel periodo intercorso tra il 1° ottobre 2009 e l’8 giugno 2013 (data di entrata in vigore della Legge n. 64/13) e quelli che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all’art. 258 Tuel, potranno richiedere un’anticipazione di Tesoreria, fino all’importo massimo di 300 milioni di Euro per il 2014, da destinarsi all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le procedure di cui all’art. 258 Tuel.
L’anticipazione sarà ripartita tra gli Enti richiedenti nei limiti della massa passiva censita, secondo criteri che tengano conto della popolazione residente al penultimo anno precedente la dichiarazione del dissesto. Tale anticipazione sarà concessa con Dm. Interno da emanarsi entro il 24 maggio 2014, nel limite di 300 milioni di Euro per l’anno 2014, a valere sulla dotazione per l’anno 2014, del “Fondo di rotazione” di cui all’art. 243-ter Tuel. L’importo attribuito all’Ente deve necessariamente essere messo a disposizione dell’Organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L’Organo straordinario di liquidazione dovrà provvedere al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.
L’anticipazione dovrà essere restituita secondo un Piano di ammortamento con rate costanti al massimo ventennale, comprensive di interessi, a decorrere dall’anno successivo all’erogazione.
Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Bpt a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del Tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Mef. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme saranno recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’Interno.
Art. 37 – Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati
La norma introduce alcuni strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del Dl. n. 185/08.
Il comma 1 dispone che, ai crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del Dl. n. 185/08, sia riconosciuta la garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione.
Sono assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle P.A. maturati al 31 dicembre 2013 e non certificati al 24 aprile 2014, purché rispettino le seguenti 2 condizioni: che i soggetti creditori presentino istanza di certificazione entro il 23 agosto 2014 (e non più come originariamente previsto, entro il 23 giugno), utilizzando la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” di cui all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 35/13; e che i crediti in questione siano oggetto di certificazione, tramite la menzionata Piattaforma elettronica, da parte delle P.A. debitrici. La certificazione dovrà intervenire entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. L’eventuale diniego espresso, anche parziale, dovrà essere necessariamente motivato.
L’inadempimento a tali obblighi comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 7, comma 2, del Dl. n. 35/13 in capo al Dirigente responsabile, nonché il divieto di assunzione di personale e il divieto di ricorso ad indebitamento in capo all’Ente inadempiente, fino al perdurare dell’inadempimento.
Il comma 2 stabilisce che i pagamenti dei debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del Dl. n. 185/08, non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del Patto di stabilità interno.
Il comma 3 dispone che i soggetti creditori potranno cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o altro intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato, non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il Dm. Mef di cui al successivo comma 4 che dovrà essere adottato entro il 24 luglio 2014.
Una volta intervenuta la cessione del credito, in caso di carenza di liquidità, l’Ente debitore potrà richiedere una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell’operazione, apposita delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L’operazione di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento potranno essere richieste dalle Amministrazioni pubbliche debitrici alla banca o all’intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero, in caso di rifiuto espresso, ad altra banca o ad altro intermediario finanziario.
Sulla base di una convenzione quadro stipulata con l’Abi, la Cassa DD.PP. e le Istituzioni finanziarie dell’Unione Europea e internazionali, possono acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari i crediti assistiti da garanzia dello Stato e ceduti ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 37 in commento, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, della durata massima di 15 anni, in relazione alle quali gli Enti debitori interessati rilasciano delegazione di pagamento. I crediti assistiti da garanzia dello Stato possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 130/99 (“Cartolarizzazione dei crediti”), e da questi ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, nonché alle altre Istituzioni finanziarie dell’Unione europea e internazionali.
Alle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti diversi da quelli che non costituiscono indebitamento finanziario, non si applicano i limiti all’indebitamento e alle anticipazioni fissati, per le Regioni a statuto ordinario, dall’art. 10, della Legge n. 281/70, per gli Enti Locali, dagli artt. 42, 203 e 204 del Tuel, e, per le altre P.A., dai rispettivi ordinamenti.
Il comma 4 istituisce, presso il Mef, un apposito “Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato”, con dotazione pari a 150 milioni di Euro. Con Dm. Mef, da adottarsi entro il 24 luglio 2014 (e non più entro il 24 maggio), saranno ridefiniti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 37 in commento, inclusa la determinazione della misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, e della garanzia dello Stato di ultima istanza.
Il comma 5 riconosce allo Stato il diritto di rivalsa sugli Enti debitori nei casi di escussione della garanzia prestata. Tale rivalsa comporta la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell’effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all’Ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
Il comma 6 istituisce presso il Mef un “Fondo con dotazione” pari a Euro 1 miliardo per l’anno 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.
Il comma 7 ha abrogato alcuni commi dell’art. 11, del Dl. n. 76/13, tra i quali le norme che disciplinavano la certificazione dei debiti delle P.A. assistiti da garanzia dello Stato, di cui ai commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies.
Il comma 7-bis, introdotto dalla Legge di conversione, prevede che le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 35/13, possono essere stipulate mediante scrittura privata ed essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa DD.PP. o a Istituzioni finanziarie dell’Unione europea e internazionali. Tali cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle Amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla P.A. attraverso la Piattaforma elettronica, qualora queste entro 7 giorni dalla ricezione di tale comunicazione non oppongano il proprio rifiuto. Alle cessioni dei crediti in parola non si applicano le disposizioni in materia previste dall’art. 117, comma 3, del Dlgs. n. 163/06, e dagli artt. 69 e 70, del Rd. n. 2440/23. Le disposizioni sulla certificazione dei crediti si applicano altresì alle cessioni effettuate dai cessionari in favore dei soggetti ai quali si adottano le norme sulle cartolarizzazioni di cui alla Legge n. 133/99.
Il comma 7-ter dispone che le verifiche previste dall’art. 48-bis, del Dpr. n. 602/73, per i pagamenti di importo superiore a Euro 10.000, dovranno essere effettuate dalle P.A., esclusivamente tramite la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti”, nei confronti dei soggetti creditori al momento della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2013 nei confronti delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, ivi inclusi gli Enti Locali. All’atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le P.A. effettueranno le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.
Il comma 7-quater ha disposto l’abrogazione dell’art. 8 e dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 35/13, che prevedevano, rispettivamente, norme inerenti la semplificazione e la detassazione della cessione dei crediti nei delle P.A. e l’innalzamento, a decorrere dal 2014, del limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili di cui all’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/00, da Euro 516.000 a Euro 700.000.
La Legge di conversione ha abrogato l’art. 38 del Decreto, rubricato “Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica”, secondo cui le cessioni dei crediti certificati mediante la “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” di cui all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 35/13, potessero essere stipulate mediante scrittura privata ed essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da parte di quest’ultimi alla Cassa DD.PP., ai sensi dell’art. 11, comma 12-quinquies del Dl. n. 76/13. Alle Amministrazioni cedute erano concessi 7 giorni di tempo, a partire dalla ricezione della comunicazione di cessione, per opporre il proprio rifiuto, e solo successivamente le suddette cessioni dei crediti certificati si intendevano efficaci ed opponibili nei loro confronti.
Art. 38-bis- Semplificazione fiscale della cessione dei crediti
La norma, introdotta in sede di conversione, dispone che gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle P.A., per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla P.A. debitrice e garanzie connesse, sono esenti da Imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad esclusione dell’Iva).
Art. 39 – Crediti compensabili
La norma modifica l’art. 28-quinquies del Dpr. n. 602/73, inerente ai crediti compensabili con somme dovute in base agli istituti della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. Secondo la norma previgente, potevano essere portati a compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati entro il 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti, solo su specifica richiesta del creditore. La norma in commento ha esteso la possibilità di procedere alla compensazione anche ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati successivamente al 31 dicembre 2013, nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, eliminando dalla norma il riferimento al termine del 31 dicembre 2012.
La Legge di conversione ha introdotto il nuovo comma 1-bis, il quale estende a tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 le norme relative alla compensazione di crediti con somme dovute a seguito d’iscrizione a ruolo, di cui all’art. 28-quater, e con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, di cui all’art. 28-quinquies.
Art. 40 – Termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati
La norma in oggetto differisce al 30 settembre 2013, in luogo del 31 dicembre 2012 precedentemente previsto, il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti certificati ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del Dl. n. 185/08.
Capo III
Art. 41 – Attestazione dei tempi di pagamento
Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, dovrà essere allegato un Prospetto, sottoscritto dal Rappresentante legale e dal Responsabile dei Servizi “Finanziari” dell’Ente, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs. n. 231/02, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33, del Dlgs. n. 33/13.
Art. 42 – Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le Pubbliche Amministrazioni
Tale norma, inserita nel “pacchetto” degli strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle P.A., sancisce che, a decorrere dal 1° luglio 2014, tutte le P.A. (Enti Locali inclusi) adottano il “Registro unico delle fatture” nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, devono annotare le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.
Trattandosi di “Registro unico”, viene espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a registri di Settore o di Reparto.
Il Registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile per cui, al fine di ridurre gli oneri a carico delle Amministrazioni, può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla “Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti” di cui all’art. 7, comma 1, del Dl. n. 35/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/13.
Nel Registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
e) il nome del creditore e il relativo Codice fiscale;
f) l’oggetto della fornitura;
g) l’importo totale, al lordo di Iva e di eventuali altri oneri e spese indicati;
h) la scadenza della fattura;
i) nel caso di Enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
l) se la spesa è rilevante o meno ai fini Iva;
m) il “Codice identificativo di gara” (“Cig”), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/10;
n) il “Codice unico di progetto” (“Cup”), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
Tutto quanto sopra, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge.
Art. 43 – Anticipo certificazione conti consuntivi Enti Locali
La norma dispone la sostituzione dell’art. 161 del Tuel, prevedendo che i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Unioni di Comuni e le Comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché a trasmetterli al Ministero dell’Interno. Tali certificazioni sono firmate dal Segretario, dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dall’Organo di revisione economico-finanziario. Con Dm. Interno saranno definite le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni.
La mancata trasmissione del certificato, da parte dei Comuni e delle Province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’Interno, ivi comprese quelle a titolo di “Fondo di solidarietà comunale”.
I dati inerenti alle certificazioni dovranno essere resi noti sul sito internet della Finanza locale del Ministero dell’Interno e messi a disposizione del Mef per l’inserimento nella banca-dati unitaria ai sensi dell’art. 13, della Legge n. 196/09.
I certificati inerenti al rendiconto della gestione degli Enti Locali, relativi agli esercizi finanziari 2014 e seguenti, dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Interno entro il 31 maggio dell’esercizio successivo. La data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il Dm. Interno predetto.
Art. 44 – Tempi di erogazione dei trasferimenti fra Pubbliche Amministrazioni
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs. n. 231/02, i trasferimenti tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, saranno erogati entro 60 giorni dalla definizione delle condizioni per l’erogazione, ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell’erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di 60 giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell’attività ordinaria.
TITOLO IV – “Norme finanziarie ed entrata in vigore”
Art. 47 – Concorso delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica
Il comma 1 dispone che, nelle more dell’emanazione del Dpcm. di cui all’art. 1, del comma 92, della Legge n. 56/14, inerente al passaggio dalle Province ai nuovi Organismi subentranti, le stesse Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a Euro 444,5 milioni per l’anno 2014, pari a Euro 576,7 milioni per l’anno 2015 e pari a Euro 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Il comma 2 prevede che, ai fini di cui al comma 1, ciascuna Provincia e ciascuna Città metropolitana dovrà conseguire i risparmi di spesa da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come determinati con Dm. Interno da emanarsi entro il 30 giugno, per l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei 3 criteri di cui alle lett. da a) a c) dello stesso comma.
Più nel dettaglio, la lett. a) sancisce che il Dm. Interno in parola, per consentire la riduzione della spesa per beni e servizi, dovrà tenere conto della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio, relativa ai codici Siope indicati nella Tabella A allegata allo stesso Decreto. La Legge di conversione ha eliminato alcune disposizioni previste nel testo orinario del Dl. n. 66/14, relative agli incrementi del 5% e alle corrispondenti ulteriori riduzioni da applicarsi agli Enti a seconda che avessero registrato tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni, ovvero che, essendosi avvalsi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionale di riferimento, avessero registrato tempi medi di pagamento inferiori al valore mediano risultante dalle certificazioni di cui alla presente lett. a).
La Legge di conversione ha altresì eliminato l’obbligo, in capo alle Province e alle Città metropolitane, di trasmettere al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio, per l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal Rappresentante legale, dal Responsabile finanziario e dall’Organo di revisione, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente.
Ai sensi della lett. b), con riguardo alle spese per autovetture, il predetto Dm. Interno, ai fini delle riduzioni da operarsi, dovrà tenere conto del numero di autovetture di ciascuna Provincia e Città metropolitana come comunicato annualmente al Ministero dell’Interno dal Dipartimento della Funzione pubblica.
La lett. c) dispone che lo stesso Decreto, per quanto attiene alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dovrà tenere conto della spesa comunicata dal Dipartimento della Funzione pubblica.
Ai sensi del comma 3, gli importi e i criteri relativi alla riduzione potranno essere modificati per ciascun Ente, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali entro il 30 giugno (e non più entro il 15 giugno), per l’anno 2014, ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, e recepiti con il Dm. predetto, tenendo conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun Ente.
Il comma 4 afferma che, in caso di mancato versamento del contributo dovuto, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Entrate provvede, attraverso la struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 241/97, al recupero delle somme predette nei confronti delle Province e delle Città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’Imposta sulle assicurazioni Rca, esclusi i ciclomotori, di cui all’art. 60 del Dlgs. n. 446/97, riscossa tramite Modello “F24”, all’atto del riversamento del relativo gettito alle Province medesime.
Il comma 5 autorizza Province e Città metropolitane a rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione del comma 2.
Il comma 6 stabilisce che il predetto Dpcm. di cui all’art. 1, comma 92, della Legge n. 54/14, dovrà definire le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, tra le Province, le Città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati.
Il comma 7 dispone che l’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare che le misure di cui ai commi 2 e 5 vengano correttamente adottate, dandone atto nella relazione al bilancio di previsione dell’esercizio e nella relazione al rendiconto dell’esercizio di cui all’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/05.
Il comma 8 introduce per i Comuni l’obbligo di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari ad Euro 375,6 milioni per l’anno 2014 e ad Euro 563,4 milioni per gli anni dal 2015, 2016 e 2017. A tal fine, la norma contestualmente fissa la riduzione di 375,6 milioni di Euro del “Fondo di solidarietà comunale”, di cui all’art. 1, comma 380-ter della Legge n. 228/12, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
Il comma 9 prevede che gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al predetto comma 8 siano determinati, per ciascun Comune, con Dm. Interno da emanarsi entro il 30 giugno, per l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base di 3 criteri di cui alle lett. da a) a c) di seguito esaminati.
In particolare, la lett. a) stabilisce che, per quanto attiene al risparmio connesso agli acquisti per beni e servizi, il Decreto dovrà tenere conto della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio sulla base dei dati Siope indicati nella Tabella A, allegata al Dl. n. 66/14, ma anche dei tempi medi di pagamento di ciascun Ente e degli acquisti operati attraverso Consip o dagli altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, commi 1 e 2. Specificatamente, a differenza che per le Province e le Città metropolitane, per i Comuni la Legge di conversione ha confermato le disposizioni secondo cui, per quegli Enti che nell’ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, la riduzione è incrementata del 5%; per i restanti Enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente; per gli Enti che nell’ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionale di riferimento, costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/445, inferiori al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lett. a), la predetta riduzione sarà incrementata del 5%. Ai restanti Enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente.
Per i Comuni, la Legge di conversione ha confermato la disposizione secondo cui sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio, per l’anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni relativi al triennio 2015-2017, una certificazione sottoscritta dal Rappresentante legale dell’Ente, dal Responsabile finanziario e dall’Organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal Dlgs. n. 231/02, al numero dei pagamenti stessi. La stessa certificazione dovrà, altresì, attestare il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell’anno precedente, relativi ai codici Siope indicati nella Tabella B allegata al Decreto, evidenziando separatamente gli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dagli altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini sopra indicati si applica l’incremento del 10%.
La lett. b) dispone che con riguardo alla spesa per autovetture, deve tenere conto del numero di autovetture possedute da ciascun Ente, come comunicato annualmente al Ministero dell’Interno dalla Funzione pubblica.
La lett. c) prevede che, per quanto riguarda le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la riduzione dovrà essere operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell’Interno dalla Funzione pubblica.
Il comma 10 stabilisce che gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun Comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali entro il 30 giugno (e non più entro il 15 giugno), per l’anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, e recepiti con il Dm. Interno di cui al comma 9. Tali modifiche potranno tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun Ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9.
Il comma 11 afferma che, in caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero Interno, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei Comuni interessati all’atto del riversamento agli stessi Comuni dell’Imu di cui all’art. 13 del Dl. n. 201/11.
Ai sensi del comma 12, ai Comuni è riconosciuta la possibilità di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione del comma 9.
Il comma 13 infine dispone che l’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile è deputato a verificare che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione al bilancio di previsione dell’esercizio e nella relazione al rendiconto dell’esercizio di cui all’art. 1, comma 166, della Legge n. 266/05.
Art. 48 – Edilizia scolastica
Ai sensi dell’art. 48, per gli anni 2014 e 2015, le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica non saranno considerate rilevanti ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno (comma 3, art. 31, della Legge n. 183/11). L’esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I Comuni beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa saranno individuati con Dpcm., il quale avrebbe dovuto essere emanato – sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali – entro il 15 giugno 2014. In sede di conversione tale termine non è stato modificato, si presume quindi che lo stesso sia da considerarsi ordinatorio e non perentorio.
Ai sensi del comma 2 poi, il Cipe assegna, nell’ambito della programmazione nazionale del “Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020”, fino all’importo massimo di 300 milioni di Euro da impiegare per le finalità e gli interventi di cui all’art. 18, comma 8-ter, del Dl. n. 69/13, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 98/13.
Dopo aver verificato l’utilizzo delle risorse assegnate nell’ambito della programmazione 2007-2013 del “Fondo” di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al “Programma delle infrastrutture strategiche” per l’attuazione di “Piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici”, il Cipe riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del “Fondo sviluppo e coesione” in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi.