Nell’Ordinanza n. 17825 del 19 luglio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono in materia di Ici, affermando che l’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/00, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica. Non è esclusa tuttavia l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori (sospese), ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.
Pertanto, la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in Catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall’epoca di notificazione o di definitiva attribuzione.