“5 per mille”: gli obblighi di trasparenza e rendiconto diventano più stringenti

È stato pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2017, il Dlgs. n. 111 del 3 luglio 2017, rubricato “Disciplina dell’istituto del 5 per mille dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Il Decreto in esame completa la riforma strutturale dell’istituto del “5 per mille” dell’Irpef. Per ogni esercizio finanziario, con riferimento alle Dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al “5 per mille” dell’Irpef verrà destinata in base alle scelte esercitate dai contribuenti alle finalità elencate:

  1. sostegno degli Enti iscritte nel Registro unico nazionale degli Enti del “Terzo Settore”;
  2. finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università;
  3. finanziamento della ricerca sanitaria;
  4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
  5. sostegno delle Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, e che svolgano una rilevante attività di interesse sociale.

Resta invariata la destinazione della quota del “5 per mille” a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Altri dettagli per quanto concerne le modalità di accreditamento saranno determinati da un altro Decreto, questa volta un Dpcm., che dovrà essere adottato entro i prossimi 120 giorni e che definirà modalità e termini per l’accesso al “5 per mille” per la formazione, l’aggiornamento, la pubblicazione dell’Elenco permanente degli iscritti e la pubblicazione degli Elenchi annuali degli Enti ammessi.

Il Decreto dovrà inoltre disciplinare i criteri di riparto della quota del “5 per mille”, nonché l’importo minimo erogabile a ciascun Ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, oltre la definizione delle modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti. L’obiettivo è anche quello di snellire i tempi di pagamento. Il Dpcm. conterrà le modalità per il pagamento del “5 per mille” e soprattutto i termini entro i quali i beneficiari dovranno comunicare alle Amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. Si punta in questo modo ad arrivare a un solo anno reale di differimento.

Dopo aver stabilito che i beneficiari del contributo del 5 per mille non possono utilizzare le somme percepite a tale titolo per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del contributo, il Decreto in commento nell’art. 8 affronta il tema della trasparenza della destinazione delle somme da esso derivanti. Ogni beneficiario del contributo deve redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all’Amministrazione erogatrice, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risultino la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, ed inviarlo al Ministero competente entro 30 giorni.

La novità è rappresentata dall’obbligo per i beneficiari di pubblicare sul proprio sito web, sempre entro 30 giorni, le somme incassate ed il rendiconto, dandone comunicazione all’Amministrazione entro i successivi sette giorni. In caso di inadempienza l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni, e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato. Ciascuna P.A. erogatrice ha l’obbligo di pubblicare online sul proprio sito web gli Elenchi dei beneficiari e del relativo importo concesso, entro 90 dall’erogazione delle somme, oltre al link del rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario, entro 30 giorni.

di Ketty Riolo