Nella Delibera n. 227 del 6 settembre 2016 della Corte dei conti Lombardia, la questione controversa riguarda l’interpretazione della norma posta dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06. La Sezione osserva quanto statuito dalla Delibera n. 16/16 della Sezione delle Autonomie, che nello specifico ha pronunciato i seguenti principi di diritto: “Alla luce della normativa introdotta dalla ‘Legge di stabilità 2016’ e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/06, in materia di riduzione delle spese di personale. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli Enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, comma 557, Legge n. 296/06, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013. Con riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), della Legge n. 296/06, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto ‘spesa di personale/spesa corrente’ dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli Enti. Il principio contabile di cui all’Allegato n. 4/2 al Dlgs. n. 118/11, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile. L’accantonamento al ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’ non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto ‘spesa del personale/spesa corrente’”.
La Sezione osserva che dopo l’intervento della Sezione delle Autonomie con la Delibera n. 16/16, il Legislatore, con l’art. 16 del Dl. n. 113/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 160/16, ha mutato il quadro normativo di riferimento, abrogando in via diretta la lett. a), dell’art. 1 comma 557 della Legge n. 296/06, ovvero la riduzione del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente.