Accertamenti: “no” alla sostituzione in autotutela di un avviso con un altro fondato su una diversa valutazione dei medesimi elementi

 

Nella Sentenza n. 11421 del 3 giugno 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che dall’art. 43, comma 3, del Dpr. n. 600/72, testo vigente ratione temporis, è ricavabile il principio dell’unitarietà dell’avviso d’accertamento. E ciò nel senso che la legge consente di frazionare gli accertamenti in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Consegue, che l’Ufficio non può per esempio sostituire in autotutela un avviso con un altro modificato fondato su una diversa valutazione dei medesimi elementi. Sennonché, nel caso di specie, non è stata affatto spiegata la circostanza per cui l’Ufficio non avrebbe potuto emettere

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