Accertamento catastale: Terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce

Nell’Ordinanza n. 8729 dell’11 maggio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che l’imposizione Ici sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento. In particolare, nel caso di specie, è stato escluso che gli immobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoria E/1 e fossero quindi soggetti all’esenzione Ici di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992. Peraltro, la Suprema Corte esclude, per il carattere innovativo che deve essere ad esse riconosciuto, l’applicabilità nella fattispecie delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 578 e 579 della Legge n. 205/2017 che riconoscono a decorrere dal 1° gennaio 2020 la possibilità di ottenere, a seguito di specifica istruttoria, la classificazione in E/1 dei depositi allocati in area portuale e strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali di cui all’art. 16 della Legge n. 84/1994.