Accertamento: è nullo in caso di delega in bianco

Nella Sentenza n. 2509 del 27 aprile 2016, la Corte di Cassazione statuisce che, in tema di avviso di accertamento, la delega in bianco, priva del nome del soggetto delegato, va considerata nulla, in quanto il contribuente non può agevolmente verificare se il delegatario ha il potere di sottoscrivere l’atto e non essendo ragionevole imporre al contribuente una tale indagine amministrativa per verificare la legittimità dell’atto. Inoltre, al riguardo, la Suprema Corte rileva come non appaia decisiva la modalità di attribuzione della delega – che può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio – purché venga indicato unitamente alle ragioni della delega (ossia, le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione quali carenze di personale, assenza, vacanza, malattia, ecc.) il termine di validità e il nominativo del soggetto delegato. Non è sufficiente in entrambe le tipologie di deleghe (di firma o di funzione) l’indicazione della sola qualifica professionale del Dirigente destinatario della delega senza alcun riferimento nominativo alla generalità di chi effettivamente rivesta tale qualifica. Pertanto, nel caso di specie, la delega in questione, secondo i Giudici di legittimità, deve ritenersi invalidamente conferita per la sua genericità.
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