Accesso alle schede di valutazione redatte dalla Commissione di gara: deve essere sempre consentito

Accesso alle schede di valutazione redatte dalla Commissione di gara: deve essere sempre consentito

Nella Sentenza n. 831 del 23 marzo 2017 del Tar Sicilia, la Società ricorrente ha partecipato sotto forma di Rti con una Spa alla gara di appalto indetta da 2 Comuni per l’affidamento dell’appalto dei “Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica”.

I Giudici siciliani sono stati chiamati ad esprimersi sull’accesso alle schede di valutazione redatte dalla Commissione di gara, in cui risultano declinati i giudizi espressi sull’offerta tecnica. I Giudici siciliani chiariscono che “il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della Legge n. 241/90 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (…) nel ‘Codice dei Contratti’ (…)”. I Giudici pervengono a tale conclusione da un’analisi testuale, prima che sistematica, delle disposizioni normative in questione, atteso che l’art. 13 del Dlgs. n. 163/06 esordisce appunto specificando che, “salvo quanto espressamente previsto nel presente ‘Codice’, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni”. Analoga disposizione si rinviene nell’art.53 del Dlgs. n. 50/16.

Pertanto, l’accesso alle schede di valutazione redatte dalla Commissione di gara deve essere sempre consentito ai sensi dell’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/90, secondo cui deve essere garantito ai richiedenti “l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.


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