Nella Sentenza n. 831 del 23 marzo 2017 del Tar Sicilia, la Società ricorrente ha partecipato sotto forma di Rti con una Spa alla gara di appalto indetta da 2 Comuni per l’affidamento dell’appalto dei “Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica”.
I Giudici siciliani sono stati chiamati ad esprimersi sull’accesso alle schede di valutazione redatte dalla Commissione di gara, in cui risultano declinati i giudizi espressi sull’offerta tecnica. I Giudici siciliani chiariscono che “il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della Legge n. 241/90 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (…) nel ‘Codice dei Contratti’ (…)”. I Giudici pervengono a tale conclusione da un’analisi testuale, prima che sistematica, delle disposizioni normative in questione, atteso che l’art. 13 del Dlgs. n. 163/06 esordisce appunto specificando che, “salvo quanto espressamente previsto nel presente ‘Codice’, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni”. Analoga disposizione si rinviene nell’art.53 del Dlgs. n. 50/16.
Pertanto, l’accesso alle schede di valutazione redatte dalla Commissione di gara deve essere sempre consentito ai sensi dell’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/90, secondo cui deve essere garantito ai richiedenti “l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.




