Con il Comunicato 15 ottobre 2014, pubblicato sul proprio sito web, l’Autoritá nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti in materia di accesso civico.
Nella Premessa viene ricordato che il Dlgs. n. 33/13 (c.d. “Decreto trasparenza”) ha introdotto la possibilità, per chiunque, di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le P.A. hanno omesso la pubblicazione, sebbene prevista dalla normativa vigente. Dopo aver ricordato che, per l’esercizio dell’accesso civico, la richiesta deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo, l’Anac ha evidenziato la differenza tra l’accesso civico e l’accesso ai documenti amministrativi (ex Legge n. 241/90).
Le P.A. (Enti Locali compresi) devono organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese e pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella Sezione “Amministrazione trasparente”:
1) nome, indirizzo mail e recapito telefonico del Responsabile della Trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico e del titolare del potere sostitutivo;
2) le modalità per l’esercizio di tale diritto.
Laddove questi dati non siano presenti o risulti impossibile mettersi in contatto con i 2 soggetti preposti (Responsabile della Trasparenza e titolare del potere sostitutivo), sarà possibile inoltrare segnalazioni all’Anac sull’omessa pubblicazione in questione.
Tali segnalazioni dovranno essere inoltrate attraverso l’apposita procedura telematica “Comunica con l’Autorità” disponibile sul sito www.anticorruzione.it.