Acquisto di autovetture non adibite a servizi istituzionali: possibile a patto che rispetti il tetto di spesa fissato dal Dl. n. 95/12

Nella Delibera n. 90 del 26 luglio 2018 della Corte dei conti Piemonte, viene chiesto un parere in ordine alla possibilità di acquisto di autovetture non specificamente adibite a servizi istituzionali. La Sezione rileva che, in ordine all’acquisto di autovetture, esistono 2 tipologie di limiti: il primo afferisce al contenimento della spesa, parametrata ad un dato storico, e trova disciplina nell’art. 6, comma 14, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10. Il secondo, introdotto con l’art. 1, comma 143, della Legge n. 228/12, prevede un espresso divieto di acquisto, venuto meno al 31 dicembre 2016.

Dunque, nel rispetto del tetto di spesa previsto dal primo limite sopra riportato, sussiste la possibilità di acquisto di autovetture. L’Ente ha la piena facoltà di acquistare autovetture non adibite a servizi istituzionali nel rispetto del tetto di spesa oggi fissato dall’art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12.