Nella Delibera n. 240 del 14 dicembre 2017 della Corte dei conti Piemonte un Sindaco, dopo aver riferito che l’Ente avrebbe intenzione di acquistare la proprietà di un immobile, attualmente condotto in locazione ed adibito a Centro sociale polivalente, chiede un parere sull’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 12 del Dl. n. 98/11. La Sezione rileva che, ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter, del Dl. n. 98/11, “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal Patto di stabilità interno, gli Enti territoriali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. […] La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’Ente”.
Dunque, in base alla norma sopra citata, a partire dal 1° gennaio 2014, gli Enti territoriali possono procedere all’acquisto di un bene immobile da destinare a finalità istituzionali solo subordinatamente alla prova documentale, secondo le specifiche modalità previste dalla norma, dell’indispensabilità e della indilazionabilità dell’operazione, nonché della congruità del prezzo. Il divieto di acquisto recato dall’art. 12, comma 1-quater del Dl. n. 98/11 resta invece limitato all’anno 2013, come lo stesso tenore letterale della norma consente di evidenziare.