Nella Delibera n. 88 del 9 maggio 2017 della Corte dei conti Emilia Romagna, viene chiesto un parere avente ad oggetto l’obbligo di adesione alle convenzioni stipulate da Centrali di committenza.
In particolare, il Sindaco chiede se possa affidare un servizio tramite gara nel caso in cui le condizioni della Convenzione stipulata da Consip siano più gravose in termini economici e non vi sia piena corrispondenza delle prestazioni offerte con quelle richieste. Inoltre, chiede se possa essere prorogato il contratto in essere, qualora la possibilità di proroga sia stata espressamente prevista nel bando.
La Sezione precisa che è possibile prorogare un rapporto contrattuale avente ad oggetto un bene o un servizio oggetto di Convenzione stipulata da una Centrale di committenza, ove detta facoltà sia stata esplicitamente prevista nel bando di gara e nel contratto. Così facendo, non viene posto in essere un nuovo contratto e, dunque, non scatta l’obbligo di ricorso alle Convenzioni Consip. Inoltre, la Sezione, per quanto riguarda la possibilità di procedere autonomamente in presenza di una Convenzione stipulata da una Centrale di committenza, rileva che l’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15, prevede che gli Enti obbligati ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni stipulate da Consip o dalle altre Centrali di committenza possono procedere ad acquisti autonomi solo “qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
Pertanto, non rileva, né che l’Ente pubblico sia in grado, stipulando in deroga, di ottenere un risparmio rispetto a dette Convenzioni, né che non vi sia “piena corrispondenza delle prestazioni offerte con quelle richieste”, poiché gli acquisti in deroga sono ammessi dal Legislatore nei limitati casi in cui il bene o il servizio oggetto di Convenzione non siano idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali.